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Nuova normativa autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 14 aprile 2006 ed entrato in vigore in data 29 aprile 2006, il decreto legislativo 3 aprile 2006 nº 152 recante "Norme in materia ambientale" nella PARTE V rivoluziona il quadro legislativo in materia di emissioni in atmosfera, abrogando buona parte della normativa precedente tra cui il DPR 203/88 (art. 280 del D.Lgs 152/06).

Le nuove disposizioni, che in parte recepiscono il contenuto delle fonti di settore e in parte lo innovano, lasciano tuttavia alcune incertezze di natura interpretativa per quanto concerne le disposizioni di natura transitoria attinenti il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

Regione Lombardia e Province lombarde hanno istituito un tavolo tecnico allo scopo di provvedere alla revisione e verifica delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e dei documenti da allegare alle medesime, al fine di renderli conformi alla mutata normativa di settore.

Il tavolo tecnico ha inoltre elaborato una circolare della Regione Lombardia che chiarisce alcuni punti in merito alle competenze e alle procedure da adottare nel transitorio:

Competenze

Dal combinato disposto delle nuove disposizioni - D.Lgs. 152/2006 art. 268 comma 1 punto o) , art. 269 ed art. 272 - e delle statuizioni previste dalla l.r. 5 gennaio 2000 n. 1, è possibile individuare come segue le autorità competenti all'esercizio delle funzioni amministrative attinenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera:

  • la Regione è l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera quando con legge regionale non sia previsto diversamente.
  • le Province sono delegate per legge regionale al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera con procedura ordinaria per specifiche tipologie di attività per le quali la Regione ha predisposto i relativi allegati tecnici.
  • le Province sono per legge regionale autorità competenti delegate al rilascio delle autorizzazioni per impianti ed attività in deroga di cui all'art. 272 c. 2 del DLgs. 152/2006 (ex. Attività a Ridotto Inquinamento Atmosferico - RIA).
  • i Comuni sono delegati per L.R. ad esercitare le funzioni amministrative per gli impianti ed attività in deroga di cui all'art. 272 c. 1 (ex. Attività ad inquinamento atmosferico poco significativo).

Autorizzazione con procedura ordinaria ai sensi del D.Lgs 152/06, art 269

  1. Per le domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera presentate entro il 28/04/2006:
    • non si applica la procedura ex D.Lgs. 152/06, e pertanto non si procede alla convocazione della conferenza dei servizi, qualora siano decorsi entro il 28 aprile 2006 i 45 giorni per l'espressione del parere sindacale o il sindaco si sia espresso entro il 28 aprile 2006;
    • la procedura prevista dal D.Lgs. 152/06 si applica, e pertanto si convoca la conferenza dei servizi, qualora al 28.04.2006 non siano scaduti i 45 giorni per la espressione del parere del sindaco e il sindaco non si sia espresso.
  2. Per le domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera presentate dopo il 28/04/2006:
    • si applica integralmente la procedura di rilascio prevista da tale fonte normativa, per cui si procede alla convocazione della conferenza dei servizi. Le domande contenenti riferimenti normativi errati saranno comunque da intendersi presentate ai sensi del D.Lgs. 152/06.

In entrambi i casi sopra citati, la documentazione tecnica di riferimento è quella esistente alla data di entrata in vigore del D.lgs. 152/06. I rimandi contenuti negli allegati tecnici e riferentesi alle fonti normative abrogate dal D.Lgs. 152/06 dovranno essere intesi come facenti riferimento alla nuova normativa.

Tutto quanto sopra in attesa di un provvedimento regionale che allinei la materia alle disposizioni del D.Lgs. 152/06.
In attesa di tale provvedimento le Province rilasceranno le autorizzazioni per le materie e con i criteri indicati nelle D.G.R. 23/12/2004 n. 7/20043 e D.G.R. 24/03/2005 n. 7/21204 per le attività per le quali la Regione ha predisposto gli allegati tecnici ( D.G.R. 20/12/2002 n. 7/11667 allegati 4, 5, 6, 7 e 8; D.G.R. 23/01/2004 n. 7/16103; D.G.R. 22/06/2005 n. 8/196 allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9)

Autorizzazione attività in deroga ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 272 commi 2 e 3 (ex. Attività RIA)

In attesa del rinnovo dell'autorizzazione in via generale da parte della Regione ai sensi dell'art. 272 c. 3, si utilizzano i procedimenti amministrativi ed i relativi allegati tecnici definiti con le D.G.R. 18/4/1997 n. 6/27497 e D.G.R. 15/12/2000 n. 7/2663.
Dal 29.04.2006 le domande presentate devono far riferimento al D.lgs. 152/2006.
Le domande contenenti riferimenti normativi errati saranno da intendersi presentate ai sensi del D.Lgs. 152/06.
La D.G.R. 24/03/2005 n. 7/21204 conserva la propria efficacia anche per queste attività.

È possibile scaricare il testo integrale della circolare regionale [Documento Adobe Acrobat ~ 191KB].