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Informativa per la campagna di ispezione e dichiarazione obbligatoria degli impianti termici

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Con Delibera di Giunta Regionale n. 5117 del 18/07/2007, modificata e integrata con DGR n. 8355 del 5/11/2008, per la parte amministrativa, e con il decreto 6104 del 18/06/2009, per la parte tecnico-documentale, sono state approvate le nuove “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici del territorio regionale lombardo”.

Le disposizioni regionali si applicano agli impianti termici ad uso civile adibiti alla climatizzazione invernale, alle sottostazioni di teleriscaldamento, alle pompe di calore la cui potenza sia superiore o uguale a 3kWe, di qualunque tipologia (a circuito aperto con prelievo di acqua, a circuito chiuso con sonde geotermiche, ad aria), ai moduli radianti, agli aerotermi, ai termoconvettori.

Non sono considerati impianti termici gli impianti inseriti in un ciclo di processo, gli impianti per la climatizzazione estiva, le stufe, i caminetti, gli scaldacqua unifamiliari, i radiatori individuali di qualsiasi potenza nominale al focolare e quegli apparecchi la cui potenza al focolare non supera i 4 kW anche se la somma con altri apparecchi simili o eventuali scaldacqua supera i 15 kW.

1. Ispezioni

La Provincia di Sondrio è l’Ente competente per espletare l’attività di ispezione degli impianti termici su tutto il proprio territorio (L. 10/91, art. 31, comma 3, D.Lgs. 192/2005, art. 9, comma 2).

Le ispezioni vertono sia sulla parte documentale che su quella tecnica (art. 7 delle disposizioni regionali). In particolare quella tecnica deve essere effettuata tramite idonea strumentazione certificata e conforme a quanto richiesto dalle norme UNI 10389, per quanto riguarda la rilevazione del rendimento e delle emissioni, e UNI 10845 per la valutazione del rispetto del tiraggio minimo richiesto.

Inoltre gli ispettori devono constatare:

  • il rispetto delle limitazioni dell’utilizzo di olio combustibile e suoi derivati e del carbone, previste dalle DD.G.R., n. 17533/2004, n. 2839/2006, n. 13858/2003;
  • la limitazione di utilizzo di biomassa legnosa, dal 15 ottobre 2007 al 15 aprile 2008, in apparecchi per il riscaldamento domestico degli edifici, nel caso siano presenti altri impianti per riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi. Tale divieto si applica ai quei Comuni con altitudine uguale o inferiore a 300 m. s.l.m. [Documento pdf ~ 36KB] (DGR 5546/2007 [Documento pdf ~ 103KB], L.R. 24/06, art. 11, comma 1, lettera b [Documento pdf ~ 162KB]).

Le ispezioni avvengono senza oneri aggiuntivi per l’utente.

Per gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai tradizionali generatori di calore, quali ad esempio le pompe di calore, le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di calore al servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi, le ispezioni riguarderanno esclusivamente sulla parte documentale.

2. Dichiarazione dell’impianto di riscaldamento

La dichiarazione di avvenuta manutenzione è obbligatoria per tutti gli impianti termici presenti sul territorio lombardo. Sono esenti dalla presentazione di detta dichiarazione gli impianti collegati alle reti di teleriscaldamento e le pompe di calore.

Consiste nell’invio alle sedi CAIT (*) o allo Sportello Impianti Termici c/o S.EC.AM. SpA, dei rapporti di controllo tecnico (Allegato F [Documento rtf ~ 91KB] o Allegato G [Documento rtf ~ 168KB]) compilati in ogni loro parte (compresi i dati dei consumi di combustibile e della volumetria asservita; L.R. 39/2004, art. 6 [Documento pdf ~ 19KB]), accompagnati da una distinta di presentazione [Documento rtf ~ 235KB] in duplice copia, la quale deve essere corredata da apposito versamento cumulativo sul c/c postale intestato a:

PROVINCIA DI SONDRIO - SERVIZIO TESORERIA - 23100 SONDRIO
C/C POSTALE 11925237
CAUSALE OBBLIGATORIA: DICHIARAZIONE IMPIANTI TERMICI

La consegna dei moduli cartacei delle dichiarazioni alle sedi CAIT (*) o allo Sportello Impianti Termici c/o S.EC.AM. SpA potrà avvenire solo dopo la trasmissione dei dati in via telematica, entro il 15 del mese successivo, previa registrazione da parte dei soggetti responsabili della trasmissione, sul Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, oppure mediante trasmissione via fax alla Società Punti Energia del modello conforme all’Allegato D1 [Documento rtf ~ 64KB] (art. 15.3 delle disposizioni regionali [Documento pdf ~ 110KB]).

3. Validità della dichiarazione

La dichiarazione ha validità per le due stagioni termiche successive a quella di presentazione (la stagione termica è il periodo che va dal 1° agosto dell’anno in corso fino al 31 luglio dell’anno successivo e non è da confondersi con il periodo annuale di riscaldamento che convenzionalmente ha inizio il 15 ottobre e termina il 15 aprile dell’anno dopo):

INIZIO 1° agosto dell’anno in corso – TERMINE 31 luglio dei due anni successivi

4. Invio della dichiarazione

  • Impianti inferiori a 35 kW: l’obbligo dell’invio è a carico del manutentore;
  • impianti superiori o uguali a 35 kW: l’obbligo dell’invio è a carico del terzo responsabile o dell’amministratore; in assenza di tali figure, l’obbligo è rimandato al manutentore;

5. Costi della dichiarazione

kW<3535-5050,1-116,3116,4-350>350
5,00 10,00 20,00 30,00 40,00

6. Nuove installazioni - Invio scheda identificativa dei libretti di impianto/centrale

  • Per le nuove installazioni, ristrutturazioni, e sostituzioni di generatori di calore di impianti termici, devono essere inviate alle sedi CAIT (*) o allo Sportello Sportello Impianti Termici c/o S.EC.AM. SpA le schede identificative dei libretti di impianto/centrale (Allegato E1 [Documento rtf ~ 30KB] o Allegato E2 [Documento rtf ~ 32KB]) con allegati i rapporti di controllo tecnico riferiti alla prima accensione (Allegato F [Documento rtf ~ 91KB] o Allegato G [Documento rtf ~ 168KB]), accompagnati da una distinta di presentazione [Documento rtf ~ 114KB] in duplice copia.
  • Per gli impianti di potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW unitamente alla scheda identificativa e all’allegato F, dovrà essere trasmessa anche la documentazione di cui all’art. 284 del D. Lgs. 152/06 (Allegato IX [Documento rtf ~ 90KB]).
  • Per le sottostazioni di teleriscaldamento e le pompe di calore esistenti all’entrata in vigore delle disposizioni regionali, le schede identificative conformi all’Allegato E3 [Documento rtf ~ 39KB] o all’Allegato E4 [Documento rtf ~ 32KB] dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 luglio 2009.

Nel caso in cui la ditta installatrice non coincida con la ditta che effettua il collaudo e la prima accensione, gli allegati possono essere trasmessi per via telematica dalla ditta che ha effettuato la prima accensione, ma la responsabilità dell’operato e le eventuali sanzioni rimangono a capo della ditta installatrice.

La consegna cartacea delle schede identificative dei libretti di impianto/centrale, delle schede identificative E3 delle sottostazioni di teleriscaldamento e delle schede identificative E4 delle pompe di calore, alle sedi CAIT (*) o allo Sportello Impianti Termici c/o S.EC.AM. SpA potrà avvenire solo dopo la trasmissione dei dati in via telematica, entro la fine del mese successivo alla data di installazione, previa registrazione da parte dei soggetti responsabili della trasmissione sul Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici.

Tutti i manutentori e/o installatori devono registrarsi sul sito www.curit.it. Per chi è impossibilitato a registrarsi personalmente, detta registrazione potrà avvenire tramite le sedi CAIT (*).

Si ricorda che solo con l’invio di tale documentazione il responsabile dell’impianto è esente dalla presentazione della dichiarazione per le due stagioni termiche successive alla data di prima accensione dell’impianto.

7. Responsabile dell’impianto termico

  • Il proprietario dell'unità immobiliare dove è ubicato l'impianto.
  • L'occupante a qualsiasi titolo (inquilino, comodatario) nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal proprietario.
  • L'amministratore nel caso d’impianti centralizzati al servizio di condomini o di soggetti diversi dalle persone fisiche (Società, Enti, Istituti, ecc,).
  • Il terzo responsabile in possesso dei requisiti di legge, il quale si assume la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.

8. Terzo Responsabile

  • Il terzo responsabile deve essere un’impresa iscritta alla CCIAA o all’albo degli Artigiani, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c) e/o lettera e) della L. 46/90;
  • Per impianti di potenza superiore ai 350 kW deve essere in possesso di certificazione di qualità ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000, oppure essere iscritto ad Albi Nazionali pertinenti per categoria tenuti dalla Pubblica Amministrazione.

Le comunicazioni di assunzione, revoca e/o dimissioni dall’incarico di Terzo Responsabile redatte nell’arco del mese solare, devono essere trasmesse allo Sportello Impianti Termici c/o S.EC.AM. SpA per via telematica, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo (Allegato H [Documento rtf ~ 25KB] o Allegato I [Documento rtf ~ 24KB]), tramite il Catasto Unico Impianti Termici, previa registrazione sul sito www.curit.it, o tramite le sedi CAIT (*).

Per gli impianti superiori o uguali a 35 kW, il costo della dichiarazione è a carico del Terzo Responsabile.

Gli adempimenti relativi alla figura del Terzo Responsabile sono riportati all’art. 13 delle disposizioni regionali [Documento pdf ~ 32KB].

9. Amministratore

Nel caso di impianti centralizzati, in mancanza della figura del terzo responsabile, l’Amministratore è da considerarsi a tutti gli effetti il responsabile dell’esercizio e dalla manutenzione dell’impianto termico.

Le comunicazioni di assunzione, revoca e/o dimissioni dall’incarico di Amministratore redatte nell’arco del mese solare, devono essere trasmesse allo Sportello Impianti Termici c/o S.EC.AM. SpA per via telematica, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo (Allegato L [Documento rtf ~ 22KB]), tramite il Catasto Unico Impianti Termici, previa registrazione sul sito www.curit.it, oppure mediante trasmissione via fax alla Società Punti Energia del modello conforme all’Allegato D2 [Documento rtf ~ 28KB], o tramite le sedi CAIT (*).

Gli adempimenti relativi alla figura dell’Amministratore sono riportati agli artt. 13.4 - 13.5 delle disposizioni regionali [Documento pdf ~ 20KB].

10. Operazioni di controllo e manutenzione

Il responsabile dell’impianto deve far eseguite le operazioni di controllo e manutenzione secondo i seguenti criteri, salvo indicazioni più restrittive dichiarate in forma scritta su idoneo manuale di uso e manutenzione rilasciato dal costruttore/fabbricante:

Potenza in kW Combustibile gassosoCombustibile liquidoCombustibile solido
< 35Ogni due anni manutenzione e prova fumi Ogni anno manutenzione e prova fumi Ogni anno manutenzione
35 – 115,9Ogni anno manutenzione e prova fumiOgni anno manutenzione e prova fumi Ogni anno manutenzione
116 - 350Ogni anno manutenzione e prova fumiOgni anno manutenzione e 2 prove fumiOgni anno manutenzione
> 350Ogni anno manutenzione e 2 prove fumiOgni anno manutenzione e 2 prove fumiOgni anno manutenzione

Le operazioni di controllo e manutenzione devono essere effettuate da una ditta abilitata, iscritta alla CCIAA o all’albo degli Artigiani ai sensi della L. 46/90, art. 1, comma 1, lettera c) per gli impianti di riscaldamento e climatizzazione; art. 1, comma 1, lettera e) per gli impianti a gas (art. 12 delle disposizioni regionali [Documento pdf ~ 14KB]).

11. Obblighi dei distributori di combustibile

I distributori di combustibile sono tenuti a fornire all’Ente locale e agli organismi competenti le informazioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo (art. 15.2 [Documento pdf ~ 28KB]).

La trasmissione per via telematica dei dati potrà avvenire tramite il Catasto Unico Impianti Termici, previa registrazione sul sito www.curit.it oppure mediante trasmissione via fax alla Società Punti Energia del modello conforme all’Allegato D3 [Documento rtf ~ 26KB].

12. Sanzioni

In caso di mancato rispetto delle disposizioni regionali da parte dei soggetti interessati verrà avviata la procedura sanzionatoria (art. 14 [Documento pdf ~ 24KB]).

13. CAIT

Sono Centri di Assistenza costituiti dalle Associazioni di categoria in accordo con Regione Lombardia a cui possono accedere tutti i soggetti che sono responsabili della trasmissione per via telematica dei vari allegati (allegati F o G, assunzione/revoca di incarico terzo responsabile/amministratore, schede identificative, ecc.), delegando al CAIT stesso il compito di provvedere all’informatizzaione degli allegati da far pervenire all’Ente competente.

(*) Sedi CAIT (Centri di Assistenza Impianti Termici):

  • Sondrio:  Largo dell’Artigianato, 1 - Tel. 0342/514343
  • Chiavenna: Via De Giambattista, 2 - Tel. 0343/32850
  • Morbegno: Via V Alpini, 111 - Tel. 0342/610726
  • Tirano: Via S. Giuseppe, 6 - Tel. 0342/701120
  • Grosio: Via Alfieri, 2 - Tel. 0342/847222
  • Bormio: Via Roma, 131 - Tel. 0342/910401
  • Livigno:Via Rasia, 186/f - Tel. 0342/997222

N.B.Gli impianti disattivati, scollegati dalla rete di distribuzione o dai serbatoi di combustibile, o che non hanno più in essere un contratto di fornitura di combustibile, sono esentati dal rispetto delle disposizioni regionali.

Normativa:

Per Informazioni:

Manuela Porro
Sportello Impianti Termici
c/o S.EC.AM. SpA
Via Trieste, 36/A - 23100 Sondrio
Tel. 0342/211615
Fax 0342/210209
manuela.porro@secam.net
Da lunedì a venerdì 9.00 - 13.00