Criteri per l'applicazione della Valutazione di Incidenza nei Siti gestiti dalla Provincia
Criteri per l'applicazione della procedura semplificata di Valutazione di Incidenza o l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza di interventi di limitata entità interessanti i siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) in gestione alla Provincia di Sondrio (Ai sensi dell'allegato C della D.G.R. n. 7/14106 del 8 agosto 2003 e succ. mod. ed int.)
Art. 1 Oggetto
Il presente documento definisce i criteri per l'applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza di interventi di limitata entità, in particolare:
- specifica i casi di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza;
- disciplina le procedure semplificate di Valutazione di Incidenza previste ai sensi dell'art. 6, comma 6 bis, dell'allegato C alla D.G.R. n. 7/14106 del 08.08.2003 e succ. mod. ed int., per interventi di limitata entità;
- individua le tipologie esemplificative di interventi che, sulla base delle peculiari caratteristiche ed esigenze di conservazione dei siti in gestione, sono sottoponibili a procedura semplificata.
Art. 2 Ambito di Applicazione della Valutazione di Incidenza
- La Valutazione di Incidenza rappresenta una procedura di analisi preventiva cui devono essere sottoposti gli interventi che possono interessare i siti di Rete Natura 2000, per verificarne gli eventuali effetti, diretti e indiretti, sulla conservazione degli habitat e delle specie presenti in un determinato sito.
- La Valutazione di Incidenza si applica agli interventi che ricadono all'interno dei siti di Rete Natura 2000 e che non sono direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti e che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.
Si applica inoltre agli interventi che riguardano ambiti esterni ai siti di Rete Natura 2000 qualora, per localizzazione e natura, siano ritenuti suscettibili di produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel sito stesso.
Sono da sottoporre in tal caso, a titolo esemplificativo, a Valutazione di Incidenza:- gli interventi che riducono la permeabilità dei suoli e pregiudicano la connettività ecologica del sito con le aree naturali adiacenti (ad esempio nuove infrastrutture stradali, insediamenti infrastrutturali);
- gli interventi che alterano in maniera significativa le condizioni ambientali del territorio creando forme di inquinamento acustico, elettromagnetico, luminoso o atmosferico (ad esempio nuovi insediamenti produttivi o ricettivi, nuove attività industriali o estrattive);
- gli interventi che alterano il regime delle acque superficiali e sotterranee (ad esempio sbarramenti, canalizzazioni, derivazioni).
- I progetti da sottoporre a Valutazione di Incidenza dovranno essere presentati all'Amministrazione Provinciale quale ente gestore, corredati dal relativo studio di incidenza, che individui e valuti gli effetti degli interventi sul sito, in considerazione degli obiettivi di conservazione del medesimo.
Lo studio di incidenza dovrà avere i contenuti minimi di cui all'Allegato D della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, dovrà essere connotato da un elevato livello qualitativo dal punto di vista scientifico e redatto da figure professionali adeguate agli aspetti prevalentemente affrontati. - I presenti criteri si applicano ai siti di Rete Natura 2000 dati in gestione dalla Regione Lombardia alla Provincia di Sondrio ed in particolare:
Sito Codice Nominativo SIC IT2040003 Val Federia SIC IT2040005 Valle della Forcola SIC IT2040006 La Vallaccia - Pizzo Filone SIC IT2040007 Passo e Monte di Foscagno SIC IT2040011 Monte Vago - Val di Campo - Val Nera SIC IT2040012 Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzi SIC/ZPS IT2040016 Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta SIC/ZPS IT2040017 Disgrazia - Sissone SIC IT2040019 Bagni di Masino - Pizzo Badile - Pizzo del Ferro SIC IT2040020 Val di Mello - Piano di Preda Rossa SIC/ZPS IT2040021 Val di Togno - Pizzo Scalino SIC IT2040024 Da Monte Belvedere a Vallorda SIC IT2040037 Rifugio Falk SIC IT2040038 Val Fontana SIC IT2040039 Val Zerta SIC IT2040040 Val Bodengo ZPS IT2040601 Bagni di Masino - Pizzo Badile -Val di Mello - Val Torrone - Piano di Preda Rossa
Art. 3 Esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza
- Ai sensi dell'art. 6, comma 6, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, sono esclusi dalla procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi di opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non comportino aumento di volumetria, superficie o modifiche di sagoma, a condizione che il soggetto proponente o il tecnico incaricato dichiarino, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che gli interventi proposti non abbiano né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sui siti di Rete Natura 2000, fatte salve eventuali norme di settore più restrittive.
- Per gli interventi di cui al precedente comma, la dichiarazione di non incidenza significativa sul sito di Rete Natura 2000 deve essere presentata alla Provincia, Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave, utilizzando l'apposito modulo [Documento RTF ~ 77KB] (pag. 1-2) , corredato di una breve descrizione dell'intervento, di una rappresentazione cartografica a scala adeguata, con localizzazione dell'intervento su base CTR 1:10.000 e di documentazione fotografica dell'area di intervento. Alla dichiarazione potrà in alternativa allegarsi uno stralcio della documentazione progettuale, sufficiente ad illustrare le principali caratteristiche dell'intervento e la sua localizzazione.
- Ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non devono essere sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi e le attività previsti e regolamentati dai piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000, riconosciuti direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti.
- Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono infine sottoposti a Valutazione di Incidenza gli interventi, previsti da strumenti di pianificazione già positivamente sottoposti a Valutazione di Incidenza, individuati nel provvedimento di valutazione del piano come non soggetti a ulteriore successiva procedura di valutazione.
- Per gli interventi di cui ai precedenti commi 3 e 4, la dichiarazione potrà attestare l'appartenenza ad una delle due tipologie evidenziate; la descrizione dell'intervento e/o la documentazione progettuale allegata consentirà la verifica della conformità dell'intervento proposto con quanto indicato nei piani di gestione dei siti e/o negli strumenti di pianificazione già sottoposti a valutazione.
Art. 4 Procedura semplificata di Valutazione di Incidenza
- Ai sensi dell'art. 6, comma 6 bis, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106 (e succ. mod. ed int.), possono essere sottoposti a procedura semplificata di Valutazione di Incidenza, interventi di limitata entità riferibili alle tipologie esemplificative individuate nell'articolo seguente.
- La Provincia si riserva comunque la possibilità di sottoporre l'intervento alla completa procedura di Valutazione di Incidenza, richiedendo la redazione di uno studio di incidenza, anche nel corso della realizzazione dell'intervento, qualora si verifichi la possibilità di incidenze significative sul sito.
- Eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere comunicate all'ente gestore che verificherà la necessità di sottoporle a Valutazione di Incidenza.
- La procedura semplificata si può applicare nell'ambito delle tipologie esemplificative di interventi di cui al successivo articolo, secondo una delle seguenti modalità:
- Autovalutazione di assenza di incidenza significativa :
Il proponente l'intervento deve presentare alla Provincia, Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave, dichiarazione di non incidenza significativa sul sito di Rete Natura 2000, compilando l'apposito modulo [Documento RTF ~ 77KB] (pag 1-3) e allegando una relazione con breve descrizione dell'intervento, rappresentazione cartografica con localizzazione dell'intervento su base CTR 1:10.000 e documentazione fotografica dell'area di intervento.
Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, l'ente pu= respingere l'autovalutazione e/o richiedere le integrazioni ritenute più opportune e necessarie per consentire la corretta valutazione dell'intervento proposto.
Entro il termine - definito dall'art. 5, comma 6 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e dall'art. 6, comma 5, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 - di 60 giorni dalla ricezione della documentazione, la Provincia, con apposito provvedimento, prende atto dell'autovalutazione impartendo, anche a scopo cautelativo, le opportune prescrizioni relative alle modalità di realizzazione dell'intervento.
Nel caso in cui siano richieste integrazioni, il termine per l'espressione del provvedimento finale decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono all'ente gestore del sito. - Valutazione di Incidenza sulla base dell'analisi diretta della documentazione progettuale:
Il proponente l'intervento deve presentare richiesta di attivazione della procedura alla Provincia, Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave, compilando l'apposito modulo [Documento RTF ~ 77KB] (pag 1-4) e allegando la documentazione progettuale, che dovrà contenere anche indicazioni sull'organizzazione ed occupazione di aree di cantiere e/o sulle modalità di accesso. La documentazione dovrà prevedere anche l'individuazione dell'area di intervento su base CTR 1:10.000 in rapporto alla delimitazione degli habitat di Rete Natura 2000.
Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, qualora questa risulti inadeguata o insufficiente per consentire la corretta valutazione dell'intervento proposto, l'ente pu= chiedere le integrazioni che ritiene opportune o, altresì, la redazione dello studio di incidenza, assoggettando l'intervento alla procedura di valutazione ordinaria. Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione, ai sensi dell'art.5, comma 6 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e dell'art. 6, comma 5 dell'allegato C della D.G.R. 14106/2003, la Provincia si esprime con proprio atto in merito alla Valutazione di Incidenza.
Nel caso in cui siano richieste integrazioni, il termine per l'espressione del provvedimento finale decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono all'ente gestore del sito.
- Autovalutazione di assenza di incidenza significativa :
Art. 5 Tipologie esemplificative di interventi che possono essere sottoposti alla procedura semplificata di Valutazione di Incidenza
- La procedura semplificata può essere applicata nei casi di cui al successivo comma. L'elenco predisposto deve considerarsi esemplificativo e non vincolante né esaustivo per la Provincia, ente gestore del sito, cui resta sempre la facoltà di:
- sottoporre le proposte d'intervento, pur ricomprese nelle tipologie esemplificative, alla procedura ordinaria di valutazione, anche in corso d'opera, qualora ritenuto opportuno;
- sottoporre a procedura semplificata altre tipologie di intervento non incluse nell'elenco, qualora ritenute analoghe e comunque di limitata entità riguardo agli impatti sugli habitat e le specie tutelate;
- impartire modalità di realizzazione degli interventi per mitigarne i possibili effetti, anche a scopo cautelativo;
- aggiornare e integrare l'elenco con proprio atto;
- Possono essere sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza semplificata i seguenti interventi:
- Interventi edilizi
- interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di edifici e loro spazi accessori non finalizzati a destinazione produttiva, che comportino aumenti di superficie o di volume non superiori al 20% del preesistente;
- ampliamento di fabbricati esistenti e loro spazi accessori aventi destinazione produttiva (caseifici, fienili, rimesse, stalle, ecc..) in adeguamento a specifiche norme igienico-sanitarie, contenuti nel 20% della superficie o del volume preesistenti;
- realizzazione di depositi per acqua o gas per utenze domestiche o agricole, se interrati comportanti scavi di alloggiamento non superiori a 15 mc, e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
- realizzazione di brevi tratti di condotte interrate per l'allacciamento elettrico, idrico, fognario ecc. di fabbricati, ivi compresa la realizzazione scarichi di acque reflue e di reti fognarie;
- scavi e riporti di entità limitata in aderenza o prossimità dei fabbricati volti al risanamento, ristrutturazione o sistemazione esterna;
- realizzazione di opere di drenaggio per la regimazione idrica superficiale nell'area di pertinenza degli edifici, finalizzata al consolidamento o alla manutenzione;
- realizzazione di piccoli fabbricati e/o tettoie di volume massimo 20 m3 e contestuale superficie planimetrica massima 10 m2, quali depositi per gas, acqua, latte, fieno, attrezzature agricole, legnaie, punti di osservazione, con esclusione di uso abitativo anche temporaneo, a condizione che non comportino perdita di habitat prioritari;
- realizzazione di manufatti accessori agli edifici quali cordoli, muretti, recinzioni di contenuta dimensione, percorsi pedonali, pavimentazioni circostanti gli edifici, pannelli solari, a condizione che non comportino perdita di habitat;
- Interventi edilizi di qualsiasi natura, compresa la nuova costruzione, purché realizzati all'interno dei centri edificati, così come individuati nelle deliberazioni comunali di riferimento, ossia, per ciascun centro o nucleo permanentemente abitato, delimitati dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi.
- Interventi sulla rete viaria e sentieristica
- sistemazione di piste forestali ed altre infrastrutture forestali conformi ai piani di assestamento o di indirizzo forestale che abbiano superato positivamente la valutazione d'incidenza;
- manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e sentieri compresa la realizzazione di nuovi brevi tratti di muratura, la realizzazione di piccole opere di regimazione quali cunette laterali, canalette trasversali, caditoie, selciatoni di attraversamento ecc, realizzazione di brevi tratti di protezione laterale, realizzazione di piazzole di scambio e di sosta, posa di segnaletica, ripulitura della sede viaria e delle scarpate dalla vegetazione ostacolante il transito;
- limitati allargamenti e/o pavimentazioni della sede viaria;
- rifacimento e/o nuova realizzazione di muri di sostegno e controripa con tecniche che non prevedano l'uso di cls;
- interventi di stabilizzazione delle scarpate a monte ed a valle con tecniche di ingegneria naturalistica, con esclusivo impiego di specie autoctone.
- Interventi agronomico-forestali
- realizzazione di staccionate in legno e di piccole muracche a secco;
- realizzazione di recinzioni di vario tipo purché di limitata estensione;
- realizzazione di siepi e/o filari con esclusivo impiego di specie autoctone;
- realizzazione di orti o seminativi o coltivazioni di piccoli frutti ecc. per una superficie inferiore a mq 500;
- interventi di gestione forestale conformi alle Norme Forestali Regionali;
- utilizzazioni e interventi di gestione forestale, interventi agronomici e di decespugliamento previsti da piani di assestamento e/o di indirizzo forestale e/o pascolo, etc. con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza;
- impianti di gru a cavo provvisori per l'esbosco di prodotti forestali;
- interventi urgenti finalizzati alla difesa fitosanitaria e alla conservazione del bosco;
- interventi, previsti da Piani antincendio boschivo con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza;
- pulizia di canali e rogge;
- piccole opere provvisorie di attingimento e distribuzione idrica, per uso agricolo e d'alpeggio;
- Altri interventi
- piccole sistemazioni di corsi d'acqua con tecniche di ingegneria naturalistica che prevedano l'impiego di specie autoctone e che non determinino limitazioni nei movimenti della fauna;
- impianti di illuminazione in prossimità delle abitazioni;
- manutenzione di supporti per il posizionamento di ripetitori, trasmettitori, antenne e simili;
- sostituzione di elettrodotti tradizionali con cavo aereo isolato, con cavo interrato o con analoghe opere volte al contenimento degli impatti faunistici e paesaggistici;
- interventi di manutenzione ordinaria ad opere di regimazione idraulica già esistenti;
- interventi di manutenzione ordinaria di limitata entità ad impianti idroelettrici già esistenti;
- interventi di manutenzione ordinaria agli impianti sciistici esistenti, alle opere accessorie e alla rete di innevamento;
- scavi per sondaggi geognostici e simili;
- prelievo di reperti faunistici, vegetazionali, mineralogici e simili in numero limitato per attività di ricerca scientifica;
- attività di campeggio in aree autorizzate, compresa realizzazione di piccoli manufatti accessori a carattere provvisorio;
- manifestazioni varie (eventi sportivi, raduni, ecc.) di durata non superiore a giorni 3 realizzati in piazzali e/o presso strutture esistenti o condotti sulla rete stradale e sentieristica.
- Interventi edilizi
