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Valutazione d'incidenza

La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto per verificare se vi siano incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.
Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat", sia per i SIC, sia per le ZPS, con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.
La valutazione di incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio.
La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.
Per comprendere gli aspetti applicativi della valutazione d'incidenza occorre tenere presente alcuni consolidati orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia europea:

  • i pSIC devono essere tutelati anche prima della loro designazione come ZSC;
  • in base ai principi del Trattato dell'Unione non è possibile che uno Stato proponga da una parte dei siti per l'inclusione in Natura 2000 e dall'altra consenta attività che danneggiano i valori naturalistici per i quali i siti sono stati identificati;
  • l'art. 10 del Trattato prevede che ogni Stato membro sia tenuto ad adottare tutte le misure di carattere generale e particolare volte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità;
  • l'assenza di misure di trasposizione o di applicazione di specifici obblighi posti da una direttiva non legittima la realizzazione di interventi non coerenti con tali obblighi, in quanto le autorità nazionali devono adottare tutte le misure possibili per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla direttiva;
  • la compromissione della realizzazione del risultato che la direttiva prescrive comporta l'apertura di procedure d'infrazione a carico degli Stati membri e, per il principio della sussidiarietà, delle singole amministrazioni regionali.

La valutazione di incidenza è espressa dall'autorità competente (attualmente in Lombardia sono la Provincia, alcune Comunità Montane e gli enti gestori delle aree protette). L'espressione avviene sulla base di uno studio di incidenza presentato dal proponente che reca proposte di interventi di mitigazione e di soluzioni alternative.

Per maggiori informazioni, sul sito del Ministero dell'Ambiente è possibile reperire il materiale esplicativo dell'art.6 della Direttiva Habitat (Valutazione d'Incidenza) come le definizioni di incidenza significativa, positiva e negativa, nonché gli indirizzi per la Valutazione di Piani e Progetti da parte degli Enti Gestori dei SIC, i rapporti con la VIA e la VAS e altro ancora: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn/rete_natura2000/natura_2000/valutazione_incidenza.asp