Lo Statuto della Provincia di Sondrio
Titolo I - NATURA E FINALITÀ
Articolo 1 - NATURA E FINALITÀ
- La Provincia di Sondrio è ente pubblico territoriale autonomo a norma della Costituzione.
- La Provincia di Sondrio, la cui autonomia ha fondamento nella sua adeguatezza alla realtà locale e nella specificità della sua condizione geografica e della sua storia, informa la sua azione al principio di sussidiarietà adoperandosi per la sua attuazione sia nei confronti dello Stato e della Regione Lombardia, sia nei rapporti con la popolazione e con gli altri enti pubblici locali.
- Lo svolgimento del rapporto con lo Stato e con la Regione Lombardia, mirante, in conformità con il principio di sussidiarietà, alla creazione di un ordinamento speciale della Provincia nell'ambito della Regione Lombardia, ha ragione e criterio di riferimento nella particolarità della posizione geografica e nel carattere interamente montano del suo territorio, nonché nella esigenza di sviluppo della Provincia.
- L'attuazione del principio di sussidiarietà comprende, in particolare, la valorizzazione delle risorse naturali del territorio della Provincia e, segnatamente, il recupero dei diritti naturali che sulle stesse competono alle comunità locali.
Articolo 2 - PRINCIPI FONDAMENTALI
- La Provincia cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale, nel rispetto dei valori e nel perseguimento degli obiettivi sanciti dai principi fondamentali della Costituzione Italiana e dell'ordinamento dell'Unione Europea. A tal fine la Provincia promuove iniziative volte ad accrescere l'uguaglianza e le pari opportunità di tutti i cittadini.
- La Provincia considera la tutela dell'ambiente, la valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale del suo territorio e la qualità delle comunicazioni (reali e virtuali) condizione sia per lo svolgimento di tutte le attività proprie, che per quelle da svolgersi in concorso e/o collaborazione con la Regione, con i Comuni e con gli altri enti pubblici locali.
Articolo 3 - TERRITORIO E CAPOLUOGO
- La Provincia è costituita dalla popolazione e dal territorio dei seguenti Comuni: Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gerola Alta, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero Valtellino, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Menarola, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Pedesina, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rasura, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Val Masino, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano.
- La Provincia di Sondrio ha per capoluogo la città di Sondrio.
Articolo 4 - COMUNITA' MONTANE
- Le Comunità Montane di Bormio, Chiavenna, Morbegno, Sondrio e Tirano svolgono le funzioni previste dalla legge, nell'ambito del territorio provinciale.
Articolo 5 - GONFALONE, STEMMA E SIGILLO
- La Provincia, quale segno distintivo, ha un proprio stemma e un proprio gonfalone, approvati con regio decreto del 5 aprile 1923, trascritto nei registri della consulta araldica in data 23 dicembre 1923.
- L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato dal regolamento.
- La Provincia ha un proprio sigillo (bollo), concesso a norma di legge.
Articolo 6 - RAPPORTI CON I CITTADINI
- La Provincia favorisce la partecipazione di tutti i cittadini, singoli ed associati, ad ogni propria attività, comprese quelle svolte in forma indiretta, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.
- Anche a tale scopo la Provincia assicura a tutti l'informazione sulla propria attività e favorisce l'accesso di cittadini singoli ed associati ai propri servizi, attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico e la pubblicazione delle informazioni nel portale informatico della Provincia.
- A supporto delle attività di informazione e comunicazione sia istituzionale che con i cittadini, la Provincia si avvale degli strumenti interattivi della comunicazione on line (Interet-Intranet/sito Web).
- Negli organi collegiali della Provincia, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da essa dipendenti, devono essere assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.
Articolo 7 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI
- La Provincia ha un albo pretorio, ubicato ove hanno sede gli uffici della segreteria generale, per la pubblicazione delle deliberazioni, dei decreti, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
- L'albo pretorio è situato in luogo accessibile al pubblico, privo di barriere architettoniche, durante il normale orario di apertura degli uffici.
- Tutte le deliberazioni del consiglio e della giunta provinciali sono pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
- La Provincia, anche attraverso strumenti informatici, promuove forme di ampia pubblicizzazione dell'attività amministrativa da essa svolta al fine di renderla trasparente ed accessibile a chiunque.
- I regolamenti provinciali, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, al fine di portare a conoscenza degli interessati l'entrata in vigore degli stessi e determinare il termine iniziale per l'eventuale impugnazione.
- Il segretario generale provinciale è responsabile della pubblicazione e può affidare ad altro funzionario la certificazione di pubblicazione.
