Lo Statuto della Provincia di Sondrio
Titolo II - FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Articolo 8 - FUNZIONI AMMINISTRATIVE
- La Provincia è titolare di funzioni amministrative proprie a norma della Costituzione.
- La Provincia esercita, altresì, le funzioni conferitele dallo Stato e dalla Regione Lombardia.
- Nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferitele dallo Stato e dalla Regione, la Provincia assume la programmazione pluriennale e l'attività per progetti come metodo cui informare la propria azione, assicurando la verifica dei risultati conseguiti mediante il controllo di gestione interno.
- La Provincia può delegare, ai Comuni ed alle loro associazioni, funzioni amministrative proprie, d'intesa con gli enti interessati.
Articolo 9 - FUNZIONI PROPRIE
- Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale. In particolare le funzioni nei seguenti settori:
- difesa del suolo; tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- valorizzazione dei beni culturali;
- viabilità e trasporti;
- protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
- caccia e pesca nelle acque interne;
- organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale; rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- compiti connessi alla istruzione media di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- raccolta ed elaborazione dati; assistenza tecnico - amministrativa agli enti locali.
Le spettano in ogni caso le funzioni rientranti nella sua competenza in base al principio di sussidiarietà.
Articolo 10 - PARTECIPAZIONE DEGLI STRANIERI ALLA VITA PUBBLICA LOCALE
- La Provincia promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. È riconosciuta agli stessi parità di trattamento con i cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
Articolo 11 - INCONTRI CULTURALI E SOCIALI CON COMUNITA' ALL'ESTERO
- La Provincia promuove incontri culturali e sociali:
- con comunità di convalligiani residenti all'estero, nonché con le istituzioni locali dei paesi che le ospitano;
- con minoranze di lingua italiana residenti in paesi confinanti, nonché con i responsabili locali dei paesi stessi.
- La Provincia promuove ed asseconda iniziative intese a rafforzare le relazioni di cultura, amicizia e buon vicinato, oltre che di complementarità economica, con le confinanti popolazioni retiche, anche in attuazione dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per la cooperazione transfrontaliera.
Articolo 12 - FUNZIONI PROMOZIONALI, DI COORDINAMENTO E DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI RILEVANTE INTERESSE PROVINCIALE
- La Provincia, in collaborazione con i Comuni e con le loro associazioni e sulla base di programmi, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale, sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
- La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla legge per la gestione dei servizi pubblici.
- Il presidente della Provincia ogni anno promuove, anche organizzate per singoli territori di Comunità Montane, conferenze dei sindaci e dei presidenti delle Comunità Montane, al fine di coordinare gli interventi di sviluppo.
Articolo 13 - FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE
- La Provincia ha i seguenti compiti di programmazione:
- raccogliere e coordinare le proposte avanzate dai Comuni e dalle loro associazioni e dalle Comunità Montane, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
- concorrere alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
- formulare ed adottare, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali, sia di carattere generale che settoriale, e promuovere il coordinamento dell'attività programmatoria dei Comuni e delle loro associazioni e delle Comunità Montane;
- vigilare sulla tutela e sul razionale utilizzo delle acque pubbliche;
- predisporre, adottare ed approvare il piano territoriale di coordinamento.
- Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento della Provincia e tengono conto dei suoi programmi pluriennali.
- Per favorire i compiti di programmazione di cui alla lettera a) del comma 1., il presidente della Provincia promuove momenti istituzionali di consultazione con i sindaci e i presidenti delle Comunità Montane attraverso apposite conferenze.
Articolo 14 - FUNZIONI DI PROMOZIONE E DI SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONISMO
- La Provincia promuove il pluralismo associativo e ne agevola la diffusione anche attraverso la pubblicazione delle informazioni nel portale informatico, di cui al comma 2 dell'articolo 6.
- Nell'ambito delle proprie competenze, la Provincia valorizza, in particolare, la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dal volontariato e dalle libere associazioni costituite senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale. Essa, in particolare, riserva specifica attenzione ai problemi e alle esigenze delle associazioni di tutela e di rappresentanza delle categorie protette.
Articolo 15 - FUNZIONI DI PROMOZIONE E COORDINAMENTO DI ATTIVITA' CULTURALI, TURISTICHE, SPORTIVE, RICREATIVE E DI SPETTACOLO
- La Provincia promuove e coordina attività culturali, turistiche, sportive, ricreative e di spettacolo, in collaborazione con i Comuni, con le Comunità Montane e con le associazioni.