vai subito al contenuto

Lo Statuto della Provincia di Sondrio

Titolo II - FUNZIONI AMMINISTRATIVE


Articolo 8 - FUNZIONI AMMINISTRATIVE

  1. La Provincia è titolare di funzioni amministrative proprie a norma della Costituzione.
  2. La Provincia esercita, altresì, le funzioni conferitele dallo Stato e dalla Regione Lombardia.
  3. Nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferitele dallo Stato e dalla Regione, la Provincia assume la programmazione pluriennale e l'attività per progetti come metodo cui informare la propria azione, assicurando la verifica dei risultati conseguiti mediante il controllo di gestione interno.
  4. La Provincia può delegare, ai Comuni ed alle loro associazioni, funzioni amministrative proprie, d'intesa con gli enti interessati.

Articolo 9 - FUNZIONI PROPRIE

  1. Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale. In particolare le funzioni nei seguenti settori:
    1. difesa del suolo; tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
    2. tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
    3. valorizzazione dei beni culturali;
    4. viabilità e trasporti;
    5. protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
    6. caccia e pesca nelle acque interne;
    7. organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale; rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
    8. servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
    9. compiti connessi alla istruzione media di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
    10. raccolta ed elaborazione dati; assistenza tecnico - amministrativa agli enti locali.
    Le spettano in ogni caso le funzioni rientranti nella sua competenza in base al principio di sussidiarietà.

Articolo 10 - PARTECIPAZIONE DEGLI STRANIERI ALLA VITA PUBBLICA LOCALE

  1. La Provincia promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. È riconosciuta agli stessi parità di trattamento con i cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

Articolo 11 - INCONTRI CULTURALI E SOCIALI CON COMUNITA' ALL'ESTERO

  1. La Provincia promuove incontri culturali e sociali:
    1. con comunità di convalligiani residenti all'estero, nonché con le istituzioni locali dei paesi che le ospitano;
    2. con minoranze di lingua italiana residenti in paesi confinanti, nonché con i responsabili locali dei paesi stessi.
  2. La Provincia promuove ed asseconda iniziative intese a rafforzare le relazioni di cultura, amicizia e buon vicinato, oltre che di complementarità economica, con le confinanti popolazioni retiche, anche in attuazione dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per la cooperazione transfrontaliera.

Articolo 12 - FUNZIONI PROMOZIONALI, DI COORDINAMENTO E DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI RILEVANTE INTERESSE PROVINCIALE

  1. La Provincia, in collaborazione con i Comuni e con le loro associazioni e sulla base di programmi, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale, sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
  2. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla legge per la gestione dei servizi pubblici.
  3. Il presidente della Provincia ogni anno promuove, anche organizzate per singoli territori di Comunità Montane, conferenze dei sindaci e dei presidenti delle Comunità Montane, al fine di coordinare gli interventi di sviluppo.

Articolo 13 - FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE

  1. La Provincia ha i seguenti compiti di programmazione:
    1. raccogliere e coordinare le proposte avanzate dai Comuni e dalle loro associazioni e dalle Comunità Montane, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
    2. concorrere alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
    3. formulare ed adottare, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali, sia di carattere generale che settoriale, e promuovere il coordinamento dell'attività programmatoria dei Comuni e delle loro associazioni e delle Comunità Montane;
    4. vigilare sulla tutela e sul razionale utilizzo delle acque pubbliche;
    5. predisporre, adottare ed approvare il piano territoriale di coordinamento.
  2. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento della Provincia e tengono conto dei suoi programmi pluriennali.
  3. Per favorire i compiti di programmazione di cui alla lettera a) del comma 1., il presidente della Provincia promuove momenti istituzionali di consultazione con i sindaci e i presidenti delle Comunità Montane attraverso apposite conferenze.

Articolo 14 - FUNZIONI DI PROMOZIONE E DI SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONISMO

  1. La Provincia promuove il pluralismo associativo e ne agevola la diffusione anche attraverso la pubblicazione delle informazioni nel portale informatico, di cui al comma 2 dell'articolo 6.
  2. Nell'ambito delle proprie competenze, la Provincia valorizza, in particolare, la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dal volontariato e dalle libere associazioni costituite senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale. Essa, in particolare, riserva specifica attenzione ai problemi e alle esigenze delle associazioni di tutela e di rappresentanza delle categorie protette.

Articolo 15 - FUNZIONI DI PROMOZIONE E COORDINAMENTO DI ATTIVITA' CULTURALI, TURISTICHE, SPORTIVE, RICREATIVE E DI SPETTACOLO

  1. La Provincia promuove e coordina attività culturali, turistiche, sportive, ricreative e di spettacolo, in collaborazione con i Comuni, con le Comunità Montane e con le associazioni.