Lo Statuto della Provincia di Sondrio
Titolo III - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
Articolo 16 - CONSULTAZIONI, RIUNIONI E ASSEMBLEE
- La Provincia, nell'adempimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati, sia in forma diretta, mediante questionari, assemblee, audizioni, sia in forma indiretta, mediante interpello dei rappresentanti di categoria, ovvero, se istituita, della consulta di settore.
- Il comma 1. non si applica nei procedimenti relativi all'adozione di tariffe, di atti relativi a tributi, strumenti di pianificazione territoriale e altri atti per i quali la legge o lo statuto prevedono specifiche forme di consultazione.
- Al fine di segnalare agli organi di governo della Provincia bisogni ed esigenze della collettività provinciale, ovvero anche di una parte di essa, in ordine ai quali la Provincia abbia titolo per intervenire, i gruppi consiliari provinciali possono indire, utilizzando locali strumenti informatici e telematici o altri spazi della Provincia, all'uopo richiesti tramite il presidente del consiglio al presidente della Provincia, riunioni o assemblee per consultare amministratori comunali e/o appartenenti ad enti e associazioni.
Articolo 17 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
- Tutti i cittadini residenti nella Provincia possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio provinciale, per chiedere l'adozione di provvedimenti amministrativi o esporre comuni necessità.
- Il presidente del consiglio d'intesa con il presidente della Provincia, sentito il parere della commissione competente, decide se dare seguito alla richiesta dandone, comunque, comunicazione ai richiedenti, entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza o della petizione.
- Ogni cittadino residente nella Provincia può presentare proposte articolate di deliberazioni che l'amministrazione provinciale avrebbe interesse ad adottare. Il presidente della Provincia, sentita la commissione competente, decide se dare corso al relativo procedimento, o respingere la proposta, dandone motivata comunicazione al proponente.
Articolo 18 - REFERENDUM PROVINCIALI
- L'indizione di referendum provinciali, tali da consentire la scelta tra due o più opzioni relative alla stessa materia, può essere richiesta:
- dal consiglio provinciale su proposta di almeno un quinto approvata da almeno due terzi dei consiglieri assegnati;
- da almeno cinque consigli comunali della provincia, che rappresentino una popolazione non inferiore a 5.000 abitanti;
- da 10.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali di almeno venti Comuni della provincia.
- La richiesta di referendum può riguardare qualsiasi argomento sul quale il consiglio o la giunta provinciali hanno competenza deliberativa, ad eccezione dei seguenti:
- atti di elezione, designazione, nomina, decadenza, revoca;
- personale della Provincia o di sue aziende speciali o istituzioni;
- regolamento per il funzionamento del consiglio provinciale e della giunta;
- bilancio e contabilità;
- materie sulle quali il consiglio provinciale deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
- pareri richiesti da disposizioni di legge;
- questioni che hanno formato oggetto di referendum nel quinquennio precedente.
- La richiesta del comitato promotore del referendum deve essere sottoscritta da almeno cinquanta cittadini elettori residenti in comuni della provincia.
- La raccolta delle firme autenticate deve avvenire a cura del comitato promotore entro novanta giorni, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Articolo 19 - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM PROVINCIALI
- Il regolamento disciplina l'ipotesi di accorpamento di più referendum, le caratteristiche della scheda, la composizione ed i compiti della commissione per i referendum, nella quale deve essere presente almeno un membro del comitato promotore, il numero e la composizione delle circoscrizioni elettorali, le norme sulla propaganda e la pubblicità elettorale, le operazioni di voto, gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità della votazione e dello scrutinio.
- Il referendum non può essere svolto nel periodo dal 10 giugno al 15 settembre. Salvo diversa deliberazione del consiglio provinciale i referendum vengono effettuati in unica sessione annuale, comunque non coincidenti con operazioni elettorali provinciali o comunali. Il regolamento può prevedere che il referendum si tenga in uno o più giorni anche diversi dalla domenica.
- Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini di esame di eventuali reclami avverso le procedure referendarie, sui quali delibera la commissione per i referendum.
- Il regolamento determina le modalità di informazione agli elettori, prevedendo, comunque, l'obbligo di fornire, insieme al certificato elettorale, una sintetica illustrazione dell'oggetto del referendum e delle conseguenze oggettive di ciascuna opzione sottoposta al voto popolare. Tale materiale è predisposto dall'ufficio per le relazioni con il pubblico, in collaborazione con il comitato promotore ed è pubblicizzato attraverso il portale informatico di cui al comma 2 dell'articolo 6.
Articolo 20 - VERIFICA DELLE FIRME E AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM
- Gli uffici della Provincia, sotto la sovrintendenza del segretario generale, verificano il numero e la validità delle firme poste in calce alla richiesta di referendum.
- Qualora il segretario generale accerti che il numero delle firme valide è pari o superiore a quello prescritto, lo comunica al presidente della Provincia, al comitato promotore e alla commissione per i referendum.
- La commissione per i referendum, composta da esperti scelti secondo modalità indicate dal regolamento, procede al giudizio di ammissibilità ed ha facoltà di proporre al comitato promotore, ove lo ritenga necessario, una più chiara e completa formulazione dei quesiti referendari.
- Concluso il giudizio di ammissibilità e definita la formulazione dei quesiti, la commissione ne dà comunicazione al presidente della Provincia, che indice il referendum entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera della commissione.
- L'indizione del referendum sospende ogni deliberazione riguardante la materia oggetto di consultazione, a meno che non sussistano motivate ragioni di imprescindibile urgenza, positivamente riscontrate dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
- La consultazione referendaria non ha corso nel caso in cui il consiglio provinciale, con proprio atto amministrativo adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, recepisca e attui gli obiettivi dell'istanza di referendum.
Articolo 21 - VALIDITA' DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA E DEI SUOI EFFETTI GIURIDICI
- Il referendum esercita gli effetti giuridici di cui ai commi successivi, qualora vi abbia partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.
- Nel caso in cui il referendum sia stato indetto per sua iniziativa, il consiglio provinciale ne discute l'esito entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato e nei successivi sessanta giorni delibera sulla materia oggetto del referendum. Il consiglio può anche deliberare in modo non conforme all'esito della consultazione referendaria, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
- Nel caso in cui il referendum non sia stato indetto per iniziativa del consiglio provinciale, lo stesso ne discute l'esito entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato e nei sessanta giorni successivi delibera sulla materia oggetto del referendum. Il consiglio può anche deliberare in modo non conforme all'esito della consultazione referendaria, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- In ogni caso, qualora la delibera assunta a seguito di consultazione referendaria non sia attuabile senza variazione di bilancio, il consiglio ha facoltà di rinviarne l'efficacia all'esercizio finanziario successivo.
Articolo 22 - DIRITTO DI ACCESSO ALL'INFORMAZIONE DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI
- La Provincia riconosce a tutti i cittadini, anche se non residenti, il diritto di ottenere informazioni sulla attività degli uffici e dei servizi dipendenti, su quella degli enti delegati o dipendenti, come pure sui dati e sugli elementi in possesso dei diversi uffici e servizi e ne agevola l'esercizio attraverso la pubblicazione delle informazioni nel portale informatico di cui al comma 2 dell'articolo 6.
- Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e favorirne lo svolgimento imparziale, la Provincia riconosce, inoltre, a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, elettronica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
Articolo 23 - ISTITUZIONE, RUOLO E DURATA IN CARICA DEL DIFENSORE CIVICO
- È istituito in Provincia il difensore civico con compiti di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione provinciale.
- Egli ha l'obbligo di risiedere in un comune della provincia di Sondrio, dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.
- Il difensore civico ha sede presso gli uffici provinciali del capoluogo e si avvale di una segreteria, la cui composizione è stabilita dalla giunta.
- Al difensore civico spetta una indennità nella misura che verrà fissata dal consiglio provinciale, all'atto della designazione di cui al successivo articolo 22.
Articolo 24 - DESIGNAZIONE E NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO
- Il difensore civico, nominato con decreto del presidente della Provincia, su designazione del consiglio provinciale, è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico - amministrativa.
- La designazione avviene su proposta della giunta o di almeno due quinti dei consiglieri assegnati, ovvero di almeno 100 cittadini elettori della provincia.
- La designazione è valida se il candidato ottiene il voto di due terzi dei consiglieri assegnati alla Provincia.
- Nel caso in cui dopo tre votazioni nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al precedente comma, la designazione è rinviata alla seduta successiva del consiglio provinciale ed è valida se il candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla Provincia; qualora, dopo tre votazioni non si raggiunga neanche questa maggioranza, l'istituzione del difensore civico s'intende rinviata e può essere riproposta dopo che sia trascorso almeno un anno.
Articolo 25 - INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEL DIFENSORE CIVICO
- Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:
- i membri del parlamento, del consiglio regionale, del consiglio provinciale, dei consigli comunali e gli assessori di Comune, Provincia e Comunità Montana;
- gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti ed imprese che abbiano con la Provincia rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni, o che da essa ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni;
- i dirigenti di partiti e movimenti politici e sindacali;
- i dipendenti della Provincia di Sondrio o gli ex dipendenti che abbiano cessato l'attività lavorativa da meno di cinque anni.
- L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, dichiarata dal consiglio provinciale.
- L'ufficio di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva o di nomina pubblica.
- L'incompatibilità comporta la decadenza dall'ufficio, dichiarata dal consiglio provinciale, ove l'interessato non la rimuova entro venti giorni dalla nomina, se originaria, o dalla contestazione dell'addebito, se sopravvenuta.
Articolo 26 - CESSAZIONE DALLA CARICA DEL DIFENSORE CIVICO
- Il difensore civico cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni, per decadenza e revoca.
- La decadenza è pronunziata dal consiglio provinciale per motivi di ineleggibilità o di incompatibilità.
- La revoca del difensore civico è dichiarata con deliberazione dal consiglio provinciale, adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.
Articolo 27 - RAPPORTI DEL DIFENSORE CIVICO CON IL CONSIGLIO PROVINCIALE
- Il difensore civico invia al consiglio provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi ed irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
- Il difensore civico può anche inviare al consiglio provinciale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o, comunque, meritevoli di urgente considerazione, formulando - ove lo ritenga - osservazioni e suggerimenti
- Il consiglio provinciale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di competenza che ritiene opportune.