vai subito al contenuto

Lo Statuto della Provincia di Sondrio

Titolo IV - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE


Articolo 28 - ORGANI DI GOVERNO

  1. Sono organi di governo della Provincia il consiglio provinciale, la giunta provinciale, il presidente; di essi sono elettivi il consiglio provinciale ed il presidente.

Articolo 29 - IL CONSIGLIO PROVINCIALE: ELEZIONE E DURATA IN CARICA

  1. L'elezione del consiglio provinciale, la sua composizione, la sua durata in carica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
  2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
  3. Successivamente alla elezione, nella prima seduta, il consiglio, prima di ogni altra deliberazione, esamina la condizione degli eletti e ne dichiara l'eventuale ineleggibilità od incompatibilità, provvedendo alla relativa sostituzione.
  4. Il consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 30 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

  1. Il consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo dell'ente e ha competenza per gli atti fondamentali indicati dal comma 2 dell'articolo 42 del T.U.E.L..
  2. Esso ispira la propria azione al bene comune ed alla solidarietà, impronta il proprio funzionamento all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, di pubblicità, trasparenza e legalità, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti.
  3. Il consiglio partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del presidente e dei singoli assessori, nei modi disciplinati dal successivo articolo 57.

Articolo 31 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

  1. La prima seduta del consiglio provinciale è convocata e presieduta dal presidente della Provincia sino alla elezione del presidente del consiglio; nella stessa seduta, dopo la convalida degli eletti e il giuramento del presidente, il consiglio provvede all'elezione, a scrutinio segreto, del presidente del consiglio.
  2. Il presidente del consiglio è eletto a maggioranza dei componenti il consiglio. Ove non si raggiunga, dopo due votazioni, il quorum previsto, si dà corso ad altra votazione in una seconda seduta da tenersi entro dieci giorni; in questo caso è eletto presidente del consiglio colui il quale ottiene il maggior numero di voti.
  3. Il presidente del consiglio dura in carica per tutto il mandato consiliare, salvo che un terzo dei componenti il consiglio non ne chieda la cessazione dalla carica con mozione motivata, approvata con le stesse modalità previste per la sua elezione.
  4. In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio, questo viene sostituito dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui agli articoli 40 e 75 del T.U.E.L..
  5. Spettano al presidente del consiglio:
    1. la convocazione, la presidenza e la rappresentanza del consiglio;
    2. l'organizzazione e la direzione dei lavori del consiglio;
    3. la disciplina delle sedute consiliari;
    4. la formazione dell'ordine del giorno dell'adunanza;
    5. la presidenza della conferenza dei capigruppo consiliari;
    6. l'attivazione e il coordinamento delle commissioni consiliari;
    7. la garanzia di una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
    8. ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Articolo 32 - CONSIGLIERI PROVINCIALI

  1. I consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
  2. I consiglieri provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia anche tramite procedure elettroniche, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
  3. I consiglieri provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio; hanno, inoltre, il diritto di presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni secondo le modalità stabilite dal regolamento, che disciplina anche tempi e modi di risposta.
  4. Il presidente della Provincia o gli assessori dallo stesso delegati, rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione e se i consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del consiglio provinciale, s'intende che per le stesse è richiesta risposta scritta. Il regolamento del consiglio provinciale disciplina le ulteriori modalità.
  5. I consiglieri provinciali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e a commissioni nonché rimborsi spese e indennità di missione, nei limiti fissati dal capo V del T.U.E.L..

Articolo 33 - MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

  1. I consiglieri sono tenuti a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
  2. I consiglieri che non intervengono per tre sedute consecutive ovvero a quattro sedute nell'anno senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti. Al riguardo il presidente del consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè a fornire al presidente del consiglio eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non può essere inferiore a giorni quindici, decorrenti dalla data di ricevimento.
  3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio che la esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato. Copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci giorni.

Articolo 34 - SURROGAZIONI E SUPPLENZE DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

  1. Il seggio che durante il mandato rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
  2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi del comma 2 dell'articolo 45 del T.U.E.L. il consiglio provinciale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopraggiunga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.
  3. Il consiglio provvede alla surroga in una seduta da tenersi entro dieci giorni dalla decadenza.

Articolo 35 - GRUPPI E CAPIGRUPPO CONSILIARI

  1. Tutti i consiglieri provinciali debbono appartenere ad un gruppo consiliare.
  2. Ciascun gruppo consiliare è composto da almeno tre consiglieri.
  3. Un gruppo può essere composto anche da due o da un solo consigliere, a condizione che rappresentino una lista che ha ottenuto due o un solo seggio.
  4. La costituzione in gruppo consiliare avviene mediante comunicazione al segretario generale entro cinque giorni dalla prima seduta del consiglio provinciale. Nelle medesima occasione, i gruppi consiliari comunicano il nome dei relativi capigruppo e dei loro vice.
  5. Dell'avvenuta costituzione dei gruppi e della nomina dei rispettivi capigruppo ne è data comunicazione al consiglio provinciale, per la formale presa d'atto.
  6. Nelle more della nomina di cui al comma 4., è considerato capogruppo il consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui agli articoli 40 e 75 del T.U.E.L..
  7. I consiglieri che non intendano continuare a far parte di un gruppo, né vogliono o possano aderire ad altro gruppo, o costituirne uno nuovo, compongono il gruppo misto, che può essere formato anche da un solo consigliere.
  8. I gruppi consiliari hanno sede presso gli uffici provinciali del capoluogo; per l'espletamento delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di locali, di attrezzature e servizi telematici.
  9. Le comunicazioni ai capigruppo, di cui all'articolo 125 del T.U.E.L., sono effettuate presso la residenza degli stessi.
  10. I verbali di tutte le conferenze dei capigruppo, sono messi a disposizione, per la consultazione, attraverso il portale informatico di cui al comma 2 dell'articolo 6.

Articolo 36 - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

  1. I lavori del consiglio provinciale sono organizzati con il metodo della programmazione.
  2. A tal fine, il presidente del consiglio convoca la conferenza dei capigruppo per predisporre il programma - calendario dei lavori del consiglio.
  3. L'ordine del giorno è predisposto dal presidente del consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio stesso.
  4. In ogni seduta del consiglio provinciale la trattazione delle proposte di deliberazioni è prioritaria.
  5. È, tuttavia, consentito lo svolgimento di interrogazioni, interpellanze, mozioni o comunicazioni, nel corso della prima parte della seduta.

Articolo 37 - COMMISSIONI CONSILIARI

  1. Sono istituite commissioni consiliari permanenti, le quali hanno, rispettivamente, competenza nelle materie indicate dal regolamento per il funzionamento del consiglio provinciale. Esse sono composte da un rappresentante, o suo delegato, per ogni gruppo consiliare, avente un numero di voti pari al numero di seggi assegnati al gruppo in consiglio provinciale.
  2. Le commissioni esplicano le loro funzioni in sede consultiva; alle loro riunioni possono partecipare - senza diritto di voto - i capigruppo consiliari.
  3. Il consiglio provinciale può istituire nel proprio seno altre commissioni consiliari con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti.
  4. Il consiglio provinciale può istituire nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione.
  5. All'atto dell'istituzione di commissioni consultive speciali o di commissioni d'indagine, aventi composizione analoga a quelle previste al precedente comma 1, il relativo provvedimento ne definisce le funzioni, gli obiettivi e i tempi d'operatività in conformità alle disposizioni del regolamento.
  6. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi diversamente disciplinati dal regolamento.
  7. È attribuita ad esponenti della minoranza consiliare, fra i gruppi formalmente costituiti, la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o garanzia, ove costituite.

Articolo 38 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

  1. Il consiglio provinciale si riunisce ogni anno entro giugno ed entro dicembre, rispettivamente per l'approvazione del rendiconto di gestione e del bilancio di previsione.
  2. Il consiglio provinciale si riunisce anche in altri periodi dell'anno, di norma una volta al mese.

Articolo 39 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

  1. La convocazione del consiglio provinciale con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal presidente del consiglio su richiesta del presidente della Provincia oppure di almeno un quinto dei consiglieri, in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare e presentati nelle forme e nei termini previsti dal regolamento.
  2. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti, da consegnarsi alla residenza dei consiglieri o a mezzo telegramma. Si potrà far uso della procedura elettronica solo nel caso di preventiva adesione del consigliere interessato.
  3. La consegna alla residenza deve risultare da dichiarazione del messo provinciale.
  4. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve pervenire ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve pervenire ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la riunione.
  5. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna adunanza del consiglio provinciale deve, sotto la responsabilità del segretario generale, essere pubblicato all'albo pretorio, almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza stessa.

Articolo 40 - QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

  1. Il consiglio provinciale delibera con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente della Provincia, e a maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi per i quali la legge, lo statuto o il regolamento prevedano diverse maggioranze.
  2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente della Provincia. La seduta di seconda convocazione non può aver luogo prima che siano trascorse 24 ore da quella di prima convocazione.
  3. Quando, in seguito alla convocazione del consiglio, la seduta non possa avere luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale sono indicati i nomi degli intervenuti.

Articolo 41 - PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

  1. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del consiglio provinciale se non sia stata compresa nell'ordine del giorno e se gli atti relativi non siano stati depositati almeno ventiquattro ore prima presso la segreteria generale.
  2. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine del giorno, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Articolo 42 - SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DELLE COMMISSIONI

  1. Le sedute del consiglio provinciale e delle commissioni consiliari permanenti sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
  2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti giudizi su persone.
  3. Il presidente del consiglio o suo sostituto per le sedute del consiglio provinciale ed i presidenti o loro sostituti per tutte le commissioni consiliari sono investiti di potere discrezionale per mantenere l'ordine e la regolarità delle discussioni, deliberazioni e verbali.
  4. Gli avvisi di convocazione ed i verbali di tutte le commissioni consiliari sono messi a disposizione, per la consultazione, attraverso il portale informatico di cui al comma 2 dell'articolo 6.

Articolo 43 - DELIBERAZIONI

  1. I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata di mano od a mezzo di sistemi elettronici.
  2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
  3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare o di non votare e rimangono in aula durante la votazione si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
  4. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei votanti.
  5. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
  6. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti e di quelli che non hanno partecipato alla votazione.
  7. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
  8. Terminate le votazioni, il presidente del consiglio, con l'assistenza di tre consiglieri scrutatori, in precedenza designati, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Articolo 44 - COMPORTAMENTO DEGLI AMMINISTRATORI E ASTENSIONI

  1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti dell'amministrazione provinciale.
  2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astenersi non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione o specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
  3. Al presidente della Provincia, nonchè agli assessori e ai consiglieri provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Provincia.

Articolo 45 - PROCESSI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI

  1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario; essi debbono indicare i consiglieri, la sintesi dei loro interventi nella discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
  2. I processi verbali sono firmati dal presidente del consiglio e dal segretario generale e sono sottoposti all'approvazione del consiglio provinciale in una delle adunanze successive nel corso delle quali ogni consigliere ha diritto di chiedere le opportune rettificazioni ai propri interventi.
  3. Nei processi verbali delle deliberazioni, le dichiarazioni dei consiglieri sono sinteticamente riassunte a cura del segretario generale della Provincia. Nel caso di richiesta di messa a verbale della propria dichiarazione, il consigliere deve consegnare l'intervento scritto al segretario generale della Provincia, prima del termine della seduta.
  4. Tutti gli interventi verificatisi durante la seduta sono registrati integralmente e conservati a cura del segretario generale della Provincia per essere a disposizione dei consiglieri o dei cittadini che ne facciano richiesta.
  5. Gli ordini del giorno delle sedute e le deliberazioni del consiglio provinciale sono messi a disposizione, per la consultazione, attraverso il portale informatico di cui al comma 2 dell'articolo 6.

Articolo 46 - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

  1. Il consiglio provinciale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa, ai sensi del regolamento sul funzionamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Provincia.

Articolo 47 - GIUNTA PROVINCIALE

  1. La giunta provinciale, organo di governo dell'ente, è composta dal presidente della Provincia, che la presiede, e da un numero di assessori minimo di sei e massimo di otto. Al presidente della Provincia compete il potere di determinare, nel decreto di nomina, il numero definitivo degli assessori nell'ambito del limite numerico minimo e massimo.
  2. Gli assessori sono nominati dal presidente della Provincia anche al di fuori dei componenti del consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere.
  3. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere provinciale.

Articolo 48 - NOMINA DELLA GIUNTA DELLA PROVINCIA

  1. Il presidente della Provincia nomina i componenti della giunta, tra cui un vice presidente, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla nomina.
  2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente della Provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente della Provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del presidente della Provincia sono svolte dal vice presidente. Il vice presidente sostituisce il presidente della Provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59 del T.U.E.L..
  3. Le dimissioni presentate dal presidente della Provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
  4. Lo scioglimento del consiglio provinciale determina in ogni caso la decadenza del presidente della Provincia, nonché della giunta.

Articolo 49 - MOZIONE DI SFIDUCIA

  1. Il presidente della Provincia e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Provincia.
  2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente della Provincia.
  3. La mozione è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo generale.
  4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio provinciale e la nomina di un commissario.

Articolo 50 - CESSAZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI

  1. Gli assessori cessano dalla carica per:
    1. dimissioni;
    2. revoca.
  2. Le dimissioni da membro della giunta sono presentate per iscritto al presidente della Provincia, sono irrevocabili, non necessitano pertanto di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottato dal presidente della Provincia il decreto di sostituzione, da comunicare al consiglio provinciale nella prima seduta successiva.
  3. Il presidente della Provincia, con proprio decreto motivato, può revocare uno o piú assessori. Tale atto è comunicato al consiglio provinciale nella prima seduta successiva, unitamente al decreto di surroga.

Articolo 51 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

  1. La giunta collabora con il presidente della Provincia nel governo della Provincia e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1. e 2., del T.U.E.L. nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al presidente della Provincia, al segretario generale o ai dirigenti.
  2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
  3. Gli ordini del giorno delle sedute e le deliberazioni della giunta sono messi a disposizione, per la consultazione, sul portale informatico della Provincia.
  4. Nel caso di dubbia interpretazione sulla competenza a deliberare tra il consiglio e la giunta, l'argomento vi8ene sottoposto all'approvazione del consiglio provinciale.

Articolo 52 - ATTRIBUZIONI SURROGATORIE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

  1. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui all'articolo 42 del T.U.E.L. non possono essere adottate in via d'urgenza dalla giunta provinciale, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Articolo 53 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA PROVINCIALE

  1. Per la validità delle deliberazioni della giunta provinciale è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono.
  2. La proposta si intende approvata quando vi concorra il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
  3. Il segretario generale partecipa alle sedute della giunta provinciale.
  4. Le sedute della giunta provinciale non sono pubbliche.

Articolo 54 - DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

  1. La giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio provinciale.

Articolo 55 - IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

  1. Il presidente della Provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni della legge ed è membro del consiglio provinciale.
  2. Il presidente della Provincia presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
  3. Distintivo del presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla, sulla spalla destra.

Articolo 56 - COMPETENZE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

  1. Il presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia ed inoltre:
    1. ha la rappresentanza istituzionale e quella giuridica dell'ente, anche in giudizio;
    2. convoca e presiede la giunta;
    3. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti;
    4. sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia;
    5. mantiene l'unità di indirizzo politico amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
    6. indirizza agli assessori le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del consiglio e della giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione programmatica, in ordine agli atti che riguardano la politica generale della giunta;
    7. può sospendere l'adozione di atti da parte degli assessori competenti in ordine a questioni amministrative, sottoponendoli alla giunta nella riunione immediatamente successiva;
    8. concorda con gli assessori interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendono rendere ogniqualvolta possano impegnare la politica generale della giunta;
    9. promuove l'azione degli assessori per assicurare che le aziende, i consorzi e le istituzioni svolgano la loro attività secondo gli obiettivi fissati dallo statuto e dagli atti fondamentali del consiglio provinciale;
    10. può disporre l'istituzione di particolari comitati di assessori con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza;
    11. salvo quanto previsto dall'articolo 107 del T.U.E.L., esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti;
    12. provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
    13. il presidente della Provincia nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del T.U.E.L., nonché dal presente statuto e dai regolamenti provinciali.
  2. Il presidente della Provincia, sentita la giunta, può delegare singole materie e la firma di atti di sua competenza ai vari assessori, al segretario generale e ai dirigenti.
  3. Il presidente della Provincia, su conforme parere della giunta, può affidare speciali incarichi ad uno o piú consiglieri provinciali, per un tempo determinato.
  4. Del conferimento degli incarichi di cui sopra è data comunicazione al consiglio provinciale.

Articolo 57 - LINEE PROGRAMMATICHE

  1. Entro il temine di sessanta giorni, decorrenti dalla data del giuramento, il presidente della Provincia, sentita la giunta provinciale, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
  2. Le linee programmatiche vengono redatte dal presidente della Provincia sulla base dei suggerimenti e del contributo della giunta provinciale e il relativo schema è approvato dalla stessa con una delibera che dia atto del coinvolgimento nelle procedure della giunta stessa.
  3. Il testo così approvato viene depositato in segreteria e messo a disposizione dei consiglieri per quindici giorni, affinchè questi possano proporre nei successivi dieci giorni osservazioni e suggerimenti.
  4. Con cadenza almeno annuale il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del presidente della Provincia e dei rispettivi assessori, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri di bilancio.
  5. Al termine del mandato, il presidente della Provincia presenta al consiglio il documento di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.