Lo Statuto della Provincia di Sondrio
Titolo IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 100 - PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE
- Per il miglior espletamento della proprie finalità, la Provincia può dare la propria adesione all'UPI (Unione Province Italiane), all'UPL (Unione Province Lombarde) e ad altre associazioni che si ravvisino utili alla comunità provinciale.
Articolo 101 - COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
- La Provincia può partecipare, tramite l'UPI od altre associazioni idonee, a sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo di solidarietà internazionale nei limiti stabiliti dall'articolo 272 del T.U.E.L..
Articolo 102 - REGOLAMENTI
- In virtù della potestà regolamentare di cui all'articolo 7 del T.U.E.L., la Provincia può adottare gli altri regolamenti di cui dovesse ravvisarsi la necessità.
- L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla giunta, al presidente del consiglio o ad almeno un quinto dei consiglieri provinciali assegnati alla Provincia.
- I regolamenti vengono adottati con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Provincia.
- I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio e attraverso il portale informatico di cui al comma 2 dell'articolo 6.
- Eventuali modifiche ai regolamenti devono essere adottate secondo le modalità indicate nel presente articolo.
Articolo 103 - NORMA DI RINVIO
- Per quanto non previsto nel presente statuto e nei regolamenti della Provincia, si applicano le vigenti norme.
Articolo 104 - REVISIONE DELLO STATUTO
- La revisione dello statuto è deliberata dal consiglio provinciale con la procedura di cui all'articolo 6, comma 4., del T.U.E.L..
- Nessuna revisione dello statuto può essere deliberata se non sia trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore o dall'ultima modifica. Le proposte di revisione respinte dal consiglio non possono essere ripresentate prima che sia trascorso un anno dalla loro reiezione.
- In deroga al comma 2, è ammessa la revisione dello statuto ove ciò si renda necessario a seguito di sopravvenute modifiche legislative.
Articolo 105 - ENTRATA IN VIGORE
- Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Lombardia, affisso all'albo pretorio della Provincia per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- Lo statuto entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
