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Lo Statuto della Provincia di Sondrio

Titolo IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Articolo 100 - PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE

  1. Per il miglior espletamento della proprie finalità, la Provincia può dare la propria adesione all'UPI (Unione Province Italiane), all'UPL (Unione Province Lombarde) e ad altre associazioni che si ravvisino utili alla comunità provinciale.

Articolo 101 - COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

  1. La Provincia può partecipare, tramite l'UPI od altre associazioni idonee, a sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo di solidarietà internazionale nei limiti stabiliti dall'articolo 272 del T.U.E.L..

Articolo 102 - REGOLAMENTI

  1. In virtù della potestà regolamentare di cui all'articolo 7 del T.U.E.L., la Provincia può adottare gli altri regolamenti di cui dovesse ravvisarsi la necessità.
  2. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla giunta, al presidente del consiglio o ad almeno un quinto dei consiglieri provinciali assegnati alla Provincia.
  3. I regolamenti vengono adottati con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Provincia.
  4. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio e attraverso il portale informatico di cui al comma 2 dell'articolo 6.
  5. Eventuali modifiche ai regolamenti devono essere adottate secondo le modalità indicate nel presente articolo.

Articolo 103 - NORMA DI RINVIO

  1. Per quanto non previsto nel presente statuto e nei regolamenti della Provincia, si applicano le vigenti norme.

Articolo 104 - REVISIONE DELLO STATUTO

  1. La revisione dello statuto è deliberata dal consiglio provinciale con la procedura di cui all'articolo 6, comma 4., del T.U.E.L..
  2. Nessuna revisione dello statuto può essere deliberata se non sia trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore o dall'ultima modifica. Le proposte di revisione respinte dal consiglio non possono essere ripresentate prima che sia trascorso un anno dalla loro reiezione.
  3. In deroga al comma 2, è ammessa la revisione dello statuto ove ciò si renda necessario a seguito di sopravvenute modifiche legislative.

Articolo 105 - ENTRATA IN VIGORE

  1. Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Lombardia, affisso all'albo pretorio della Provincia per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
  2. Lo statuto entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.