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Lo Statuto della Provincia di Sondrio

Titolo V - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO (GESTIONALE)


Articolo 58 - UFFICI PROVINCIALI E PERSONALE

  1. All'ordinamento degli uffici e del personale provinciali si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché, quelle contenute nel T.U.E.L..
  2. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi e la dotazione organica dell'ente sono stabilite dal regolamento, secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;
  3. L'irrogazione di sanzioni disciplinari è normata da apposito regolamento.

Articolo 59 - SEGRETARIO GENERALE

  1. Il rapporto di lavoro del segretario generale provinciale è disciplinato dal contratto collettivo ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal presidente della Provincia, per il perseguimento degli obbiettivi e dei programmi dell'ente:
    1. svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
    2. sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività qualora manchi la figura del direttore generale;
    3. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; svolge funzioni consultive, referenti e di assistenza per il presidente del consiglio e per i presidenti delle commissioni;
    4. può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
    5. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal presidente della Provincia.
  3. Il segretario generale, di norma, nomina un suo delegato che partecipa, con funzione consultiva e di segretario, alle riunioni delle commissioni consiliari e della conferenza dei capigruppo.

Articolo 60 - VICESEGRETARIO

  1. La Provincia ha un vicesegretario generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario generale, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento anche temporaneo.
  2. Il regolamento disciplina le modalità di copertura del posto di vicesegretario generale.

Articolo 61 - DIRIGENZA

  1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 109 del T.U.E.L..
  2. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti, che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti.
  3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e il presente statuto espressamente non riservino agli organi di governo della Provincia. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, tra i quali quelli elencati al comma 3. dell'articolo 107 del T.U.E.L..
  4. Per i dirigenti, i responsabili di servizio, i responsabili del procedimento o gli incaricati a contratto determinato, vale quanto previsto dall'articolo 44 per i consiglieri provinciali, il presidente della Provincia e gli assessori.

Articolo 62 - INCARICHI A CONTRATTO

  1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali, o di alta specializzazione può avvenire secondo le modalità previste dall'articolo 110 del T.U.E.L..

Articolo 63 - RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI

  1. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
  2. I dirigenti sono, pertanto, responsabili del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione degli uffici cui sono preposti.

Articolo 64 - RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

  1. La trasgressione dei propri doveri da parte dei dipendenti configura la responsabilità disciplinare.
  2. Il potere disciplinare della Provincia si estrinseca nella possibilità di sanzionare amministrativamente e direttamente la responsabilità dei propri dipendenti in conformità alle vigenti disposizioni.

Articolo 65 - CONTROLLO INTERNO

  1. L'amministrazione provinciale attua con strumenti e metodi improntati alla speditezza e alla semplificazione un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonchè l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.
  2. La disciplina delle tipologie di controllo e di valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
  3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.
  4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

Articolo 66 - SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI

  1. La Provincia provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

Articolo 67 - GESTIONE DELLE RETI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA INDUSTRIALE

  1. Ai servizi pubblici di rilevanza industriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 113 del T.U.E.L.

Articolo 68 - GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PRIVI DI RILEVANZA INDUSTRIALE

  1. Ai servizi pubblici privi di rilevanza industriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 113 bis del T.U.E.L..

Articolo 69 - AZIENDE SPECIALI

  1. L'azienda speciale è un ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio provinciale.
  2. L'azienda speciale informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
  3. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento della azienda speciale sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.

Articolo 70 - ORGANI DELLE AZIENDE SPECIALI - NOMINA E REVOCA

  1. Sono organi dell'azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
  2. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio provinciale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere provinciale e comprovata esperienza di amministrazione.
  3. I suddetti amministratori sono nominati nei termini di legge, sulla base di un documento, correlato dal curriculum dei candidati, che indichi il programma e gli obiettivi da raggiungere.
  4. Il documento proposto, sottoscritto da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario generale almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
  5. Il presidente ed i singoli componenti del consiglio d'amministrazione dell'azienda speciale possono essere revocati, su proposta motivata di un quinto dei componenti il consiglio d'amministrazione, del presidente della Provincia o di un quinto dei componenti del consiglio provinciale, che provvede alla loro sostituzione.
  6. Il direttore è nominato dal consiglio d'amministrazione, con le modalità previste dallo statuto dell'azienda speciale.

Articolo 71 - PRESIDENTE DELL'AZIENDA SPECIALE

  1. Il presidente del consiglio di amministrazione:
    1. rappresenta il consiglio nei rapporti con gli enti locali e le autorità statali;
    2. convoca il consiglio mediante avviso raccomandata, da recapitarsi a mano a cura del personale dell'azienda, o a mezzo del servizio postale, almeno tre giorni prima della riunione, ovvero a mezzo telegramma;
    3. firma gli ordinativi di pagamento, la corrispondenza e gli atti del consiglio;
    4. vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal consiglio, sull'andamento dell'azienda e sull'operato del direttore;
    5. esegue gli incarichi affidatigli dal consiglio;
    6. adotta, in caso di necessità e di urgenza, e sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli alla ratifica del consiglio stesso nella prima adunanza.

Articolo 72 - DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE

  1. Al direttore compete la responsabilità gestionale e la rappresentanza legale dell'azienda speciale.
  2. Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e può anche fungere da segretario.
  3. Il direttore:
    1. ha la rappresentanza legale dell'azienda;
    2. formula proposte al consiglio di amministrazione e esegue le deliberazioni adottate dallo stesso;
    3. sottopone al consiglio di amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;
    4. rappresenta l'azienda in giudizio, con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione quando la lite non riguardi la riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda stessa;
    5. esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dal consiglio di amministrazione.

Articolo 73 - ISTITUZIONI

  1. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
  2. L'istituzione informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
  3. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione è disciplinato dal presente statuto e dai regolamenti provinciali.

Articolo 74 - ORGANISMI DELLE ISTITUZIONI - NOMINA E REVOCA

  1. Sono organi dell'istituzione: il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
  2. La nomina e la revoca del consiglio d'amministrazione, del presidente e del direttore dell'istituzione hanno luogo con le stesse modalità previste dal presente statuto per la nomina e la revoca degli organi dell'azienda speciale.

Articolo 75 - NOMINA DI AMMINISTRATORI IN SOCIETA' DI CAPITALI

  1. Gli amministratori provinciali possono essere nominati quali membri del consiglio d'amministrazione delle società di cui la Provincia ha sottoscritto una quota di capitale.
  2. Il presidente della Provincia, o un suo delegato, partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

Articolo 76 - CONSORZI

  1. La Provincia, per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni, può costituire consorzi, secondo le norme previste dall'articolo 31 del T.U.E.L..

Articolo 77 - CONVENZIONI

  1. Le convenzioni fra enti locali hanno lo scopo di consentire lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati. Esse sono disciplinate dall'articolo 30 del T.U.E.L..

Articolo 78 - ACCORDI DI PROGRAMMA

  1. L'accordo di programma, strumento di autocoordinamento tra soggetti pubblici diversi, è disciplinato dall'articolo 34 del T.U.E.L..