Lo Statuto della Provincia di Sondrio
Titolo V - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO (GESTIONALE)
Articolo 58 - UFFICI PROVINCIALI E PERSONALE
- All'ordinamento degli uffici e del personale provinciali si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché, quelle contenute nel T.U.E.L..
- L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi e la dotazione organica dell'ente sono stabilite dal regolamento, secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;
- L'irrogazione di sanzioni disciplinari è normata da apposito regolamento.
Articolo 59 - SEGRETARIO GENERALE
- Il rapporto di lavoro del segretario generale provinciale è disciplinato dal contratto collettivo ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal presidente della Provincia, per il perseguimento degli obbiettivi e dei programmi dell'ente:
- svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività qualora manchi la figura del direttore generale;
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; svolge funzioni consultive, referenti e di assistenza per il presidente del consiglio e per i presidenti delle commissioni;
- può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal presidente della Provincia.
- Il segretario generale, di norma, nomina un suo delegato che partecipa, con funzione consultiva e di segretario, alle riunioni delle commissioni consiliari e della conferenza dei capigruppo.
Articolo 60 - VICESEGRETARIO
- La Provincia ha un vicesegretario generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario generale, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento anche temporaneo.
- Il regolamento disciplina le modalità di copertura del posto di vicesegretario generale.
Articolo 61 - DIRIGENZA
- Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 109 del T.U.E.L..
- Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti, che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti.
- Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e il presente statuto espressamente non riservino agli organi di governo della Provincia. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, tra i quali quelli elencati al comma 3. dell'articolo 107 del T.U.E.L..
- Per i dirigenti, i responsabili di servizio, i responsabili del procedimento o gli incaricati a contratto determinato, vale quanto previsto dall'articolo 44 per i consiglieri provinciali, il presidente della Provincia e gli assessori.
Articolo 62 - INCARICHI A CONTRATTO
- La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali, o di alta specializzazione può avvenire secondo le modalità previste dall'articolo 110 del T.U.E.L..
Articolo 63 - RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI
- I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
- I dirigenti sono, pertanto, responsabili del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione degli uffici cui sono preposti.
Articolo 64 - RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE
- La trasgressione dei propri doveri da parte dei dipendenti configura la responsabilità disciplinare.
- Il potere disciplinare della Provincia si estrinseca nella possibilità di sanzionare amministrativamente e direttamente la responsabilità dei propri dipendenti in conformità alle vigenti disposizioni.
Articolo 65 - CONTROLLO INTERNO
- L'amministrazione provinciale attua con strumenti e metodi improntati alla speditezza e alla semplificazione un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonchè l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.
- La disciplina delle tipologie di controllo e di valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
- L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.
- Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.
Articolo 66 - SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI
- La Provincia provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
Articolo 67 - GESTIONE DELLE RETI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA INDUSTRIALE
- Ai servizi pubblici di rilevanza industriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 113 del T.U.E.L.
Articolo 68 - GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PRIVI DI RILEVANZA INDUSTRIALE
- Ai servizi pubblici privi di rilevanza industriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 113 bis del T.U.E.L..
Articolo 69 - AZIENDE SPECIALI
- L'azienda speciale è un ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio provinciale.
- L'azienda speciale informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
- Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento della azienda speciale sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.
Articolo 70 - ORGANI DELLE AZIENDE SPECIALI - NOMINA E REVOCA
- Sono organi dell'azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
- Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio provinciale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere provinciale e comprovata esperienza di amministrazione.
- I suddetti amministratori sono nominati nei termini di legge, sulla base di un documento, correlato dal curriculum dei candidati, che indichi il programma e gli obiettivi da raggiungere.
- Il documento proposto, sottoscritto da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario generale almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
- Il presidente ed i singoli componenti del consiglio d'amministrazione dell'azienda speciale possono essere revocati, su proposta motivata di un quinto dei componenti il consiglio d'amministrazione, del presidente della Provincia o di un quinto dei componenti del consiglio provinciale, che provvede alla loro sostituzione.
- Il direttore è nominato dal consiglio d'amministrazione, con le modalità previste dallo statuto dell'azienda speciale.
Articolo 71 - PRESIDENTE DELL'AZIENDA SPECIALE
- Il presidente del consiglio di amministrazione:
- rappresenta il consiglio nei rapporti con gli enti locali e le autorità statali;
- convoca il consiglio mediante avviso raccomandata, da recapitarsi a mano a cura del personale dell'azienda, o a mezzo del servizio postale, almeno tre giorni prima della riunione, ovvero a mezzo telegramma;
- firma gli ordinativi di pagamento, la corrispondenza e gli atti del consiglio;
- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal consiglio, sull'andamento dell'azienda e sull'operato del direttore;
- esegue gli incarichi affidatigli dal consiglio;
- adotta, in caso di necessità e di urgenza, e sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli alla ratifica del consiglio stesso nella prima adunanza.
Articolo 72 - DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE
- Al direttore compete la responsabilità gestionale e la rappresentanza legale dell'azienda speciale.
- Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e può anche fungere da segretario.
- Il direttore:
- ha la rappresentanza legale dell'azienda;
- formula proposte al consiglio di amministrazione e esegue le deliberazioni adottate dallo stesso;
- sottopone al consiglio di amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;
- rappresenta l'azienda in giudizio, con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione quando la lite non riguardi la riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda stessa;
- esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dal consiglio di amministrazione.
Articolo 73 - ISTITUZIONI
- L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
- L'istituzione informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
- Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione è disciplinato dal presente statuto e dai regolamenti provinciali.
Articolo 74 - ORGANISMI DELLE ISTITUZIONI - NOMINA E REVOCA
- Sono organi dell'istituzione: il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
- La nomina e la revoca del consiglio d'amministrazione, del presidente e del direttore dell'istituzione hanno luogo con le stesse modalità previste dal presente statuto per la nomina e la revoca degli organi dell'azienda speciale.
Articolo 75 - NOMINA DI AMMINISTRATORI IN SOCIETA' DI CAPITALI
- Gli amministratori provinciali possono essere nominati quali membri del consiglio d'amministrazione delle società di cui la Provincia ha sottoscritto una quota di capitale.
- Il presidente della Provincia, o un suo delegato, partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
Articolo 76 - CONSORZI
- La Provincia, per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni, può costituire consorzi, secondo le norme previste dall'articolo 31 del T.U.E.L..
Articolo 77 - CONVENZIONI
- Le convenzioni fra enti locali hanno lo scopo di consentire lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati. Esse sono disciplinate dall'articolo 30 del T.U.E.L..
Articolo 78 - ACCORDI DI PROGRAMMA
- L'accordo di programma, strumento di autocoordinamento tra soggetti pubblici diversi, è disciplinato dall'articolo 34 del T.U.E.L..