Lo Statuto della Provincia di Sondrio
Titolo VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
Articolo 79 - ORDINAMENTO FINANZIARIO
- La Provincia ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nonché risorse autonome. L'autonomia deve essere assicurata, anche e particolarmente, mediante l'attribuzione alla Provincia della quota che le spetta delle entrate derivabili dalle risorse naturali del territorio provinciale.
- La Provincia stabilisce ed applica tributi ed entrate proprie in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
- La Provincia dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio.
Articolo 80 - FINANZA PROVINCIALE
- Le entrate della Provincia sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'articolo 149 del T.U.E.L..
- La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dalla Provincia nel rispetto dei principi dettati dalla legge 22 luglio 2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi.
Articolo 81 - INVENTARI
- I beni della Provincia sono inventariati in conformità alle norme vigenti ed al regolamento provinciale di contabilità; annualmente l'inventario dei beni dell'amministrazione è inserito nel portale informatico di cui al comma 2 dell'articolo 6.
Articolo 82 - REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
- L'ordinamento contabile della Provincia è disciplinato dal regolamento di contabilità, secondo i principi contabili del T.U.E.L. e del presente statuto.
Articolo 83 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
- La Provincia delibera annualmente il bilancio di previsione, redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi, le caratteristiche e la struttura di cui agli articoli 162 e seguenti del T.U.E.L..
Articolo 84 - RENDICONTO DI GESTIONE
- Il rendiconto è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo, secondo le modalità di cui agli articoli 227 e seguenti del T.U.E.L..
- Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta contenente le valutazioni sulla efficacia dell'azione svolta e sui risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
- Il risultato della gestione è rilevato mediante contabilità economica ed è dimostrato nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
- Al conto consuntivo è, altresì, allegata la relazione del collegio dei revisori.
Articolo 85 - CONTRATTI
- In materia di contratti la Provincia si attiene alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea, recepita o, comunque, vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
- La stipulazione dei contratti è preceduta dalla determinazione contenente le indicazioni richieste dall'articolo 192 del T.U.E.L..
- I progetti per le opere pubbliche devono contenere, fra l'altro, una esauriente relazione sulla utilità sociale dell'opera, sui costi complessivi di realizzazione, sui modi e costi di manutenzione e di gestione.
- I contratti sono disciplinati dal regolamento provinciale.
Articolo 86 - TESORERIA
- La Provincia ha un proprio servizio di tesoreria, in conformità agli articoli 208 e seguenti del T.U.E.L..
Articolo 87 - CONTROLLO DI GESTIONE
- Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmatici e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità e di coerenza nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
- Il controllo di gestione deve, inoltre, assicurare tutti gli elementi necessari per guidare il processo di sviluppo e le scelte programmatiche attraverso un'analisi sulle componenti dei costi, delle funzioni e dei servizi e sulla produttività in termini quantitativi e qualitativi.
- Il regolamento di contabilità disciplina la metodologia e le linee guida del controllo economico della gestione.
Articolo 88 - COLLEGIO DEI REVISORI - NOMINA, REVOCA E DURATA IN CARICA
- Il collegio dei revisori è composto da tre membri, nominati dal consiglio provinciale, con voto limitato a due nominativi.
- I componenti del collegio dei revisori dei conti sono scelti:
- uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, che funge da presidente;
- uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
- Ai fini delle nomine valgono le incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'articolo 236 del T.U.E.L.. Anche per il collegio dei revisori vale quanto previsto dall'articolo 44, del presente statuto.
- Con la deliberazione di nomina, il consiglio provinciale stabilisce il compenso spettante ai revisori.
- I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
- Il regolamento di contabilità disciplina le fattispecie di inadempienza del mandato da parte dei revisori, ai fini dell'eventuale revoca degli stessi, che si verifica comunque per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d), del T.U.E.L..
Articolo 89 - FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI
- Il collegio dei revisori collabora con il consiglio provinciale e le commissioni consiliari nella loro funzione di controllo e di indirizzo e svolge le funzioni di cui all'articolo 239 del T.U.E.L..
- La giunta provinciale può avvalersi della collaborazione dei revisori dei conti, invitandoli a partecipare alle sue riunioni.
- I revisori dei conti sono dotati, a cura della Provincia, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti ed hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della Provincia, nei modi e nelle forme stabiliti dal regolamento di contabilità.