Lo Statuto della Provincia di Sondrio
Titolo VII - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Articolo 90 - PRINCIPI
- L'attività amministrativa della Provincia è improntata all'imparzialità, alla semplificazione dell'azione amministrativa e al principio di buona amministrazione, ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di efficienza e di pubblicità, trasparenza e legalità nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e dell'apparato preposto alla esecuzione e gestione.
- Il procedimento amministrativo è disciplinato dal regolamento; esso non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
- Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la Provincia lo conclude mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
- Il consiglio provinciale stabilisce per ciascun tipo di procedimento, ove non sia già previsto dalla legge o dal regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi.
- Tale termine decorre dall'avvio della procedura da parte dell'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
Articolo 91 - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
- Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che non si tratti di atti normativi e di atti a contenuto generale.
- La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
- In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Articolo 92 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
- Il dirigente di ciascun settore, identificabile anche tramite il portale informatico di cui al comma 2 dell'articolo 6, provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, l'adozione del provvedimento finale.
- Fino a quando non è effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente del settore.
- L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.
Articolo 93 - TESSERINO DI RICONOSCIMENTO DEI DIPENDENTI PROVINCIALI
- I dipendenti provinciali assegnati ad uffici accessibili al pubblico sono dotati di apposito tesserino di riconoscimento, dotato di fotografia, sul quale sono riportati nome e cognome, qualifica e servizio di appartenenza.
- Tale tesserino di riconoscimento è portato in maniera visibile per l'intera durata del servizio.
Articolo 94 - PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
- La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione, da parte del consiglio provinciale, dei criteri e delle modalità cui la giunta provinciale deve attenersi.
- L'effettiva osservanza dei criteri di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1. La pubblicità di questi criteri è assicurata anche mediante la loro pubblicazione nel portale informatico della Provincia.
- I relativi provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e rendere conto della capacità contributiva dei beneficiari.
Articolo 95 - AUTOCERTIFICAZIONE DA PARTE DEI CITTADINI
- Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa, la Provincia adotta misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione all'ente di atti e documenti da parte di cittadini.
