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Lo Statuto della Provincia di Sondrio

Titolo VII - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO


Articolo 90 - PRINCIPI

  1. L'attività amministrativa della Provincia è improntata all'imparzialità, alla semplificazione dell'azione amministrativa e al principio di buona amministrazione, ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di efficienza e di pubblicità, trasparenza e legalità nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e dell'apparato preposto alla esecuzione e gestione.
  2. Il procedimento amministrativo è disciplinato dal regolamento; esso non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
  3. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la Provincia lo conclude mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
  4. Il consiglio provinciale stabilisce per ciascun tipo di procedimento, ove non sia già previsto dalla legge o dal regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi.
  5. Tale termine decorre dall'avvio della procedura da parte dell'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

Articolo 91 - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

  1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che non si tratti di atti normativi e di atti a contenuto generale.
  2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
  3. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Articolo 92 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

  1. Il dirigente di ciascun settore, identificabile anche tramite il portale informatico di cui al comma 2 dell'articolo 6, provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, l'adozione del provvedimento finale.
  2. Fino a quando non è effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente del settore.
  3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.

Articolo 93 - TESSERINO DI RICONOSCIMENTO DEI DIPENDENTI PROVINCIALI

  1. I dipendenti provinciali assegnati ad uffici accessibili al pubblico sono dotati di apposito tesserino di riconoscimento, dotato di fotografia, sul quale sono riportati nome e cognome, qualifica e servizio di appartenenza.
  2. Tale tesserino di riconoscimento è portato in maniera visibile per l'intera durata del servizio.

Articolo 94 - PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

  1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione, da parte del consiglio provinciale, dei criteri e delle modalità cui la giunta provinciale deve attenersi.
  2. L'effettiva osservanza dei criteri di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1. La pubblicità di questi criteri è assicurata anche mediante la loro pubblicazione nel portale informatico della Provincia.
  3. I relativi provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e rendere conto della capacità contributiva dei beneficiari.

Articolo 95 - AUTOCERTIFICAZIONE DA PARTE DEI CITTADINI

  1. Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa, la Provincia adotta misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione all'ente di atti e documenti da parte di cittadini.