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Lo Statuto della Provincia di Sondrio

Titolo VIII - RESPONSABILITÀ


Articolo 96 - RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI E DEL PERSONALE

  1. Agli amministratori ed al personale della Provincia si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, secondo quanto previsto dagli articoli 93 e 107 del T.U.E.L..

Articolo 97 - RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI

  1. I dirigenti preposti ai vari settori rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del T.U.E.L. e sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni.

Articolo 98 - ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI CONSEGUENTI ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI

  1. La Provincia assicura i propri amministratori, il segretario generale ed i dirigenti contro i rischi conseguenti all'espletamento delle loro funzioni.

Articolo 99 - PATROCINIO LEGALE

  1. La Provincia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti dei suoi dipendenti, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni, del servizio e dell'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'avvio del procedimento, facendo assistere i medesimi da un legale di comune gradimento.
  2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado di giudizio.
  3. Il segretario generale e i dirigenti hanno il patrocinio legale mediante stipulazione di copertura assicurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali.