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Albo autotrasportatori di cose in conto di terzi presso la Provincia di Sondrio

Sono tenute ad iscriversi all’Albo tutte le imprese che esercitano l'attività di autotrasporto su strada di cose per conto di terzi, dietro corrispettivo, con veicoli immatricolati ad “uso di terzi” aventi sede in provincia di Sondrio

1)Tipologie di iscrizione all'Albo

Iscrizioni dal 7 aprile 2012 (nuove imprese)

1

iscrizione limitata
Veicoli fino a 1,5ton di massa complessiva a pieno carico

onorabilità

2

Veicoli da 1,5ton fino a 3,5ton di massa complessiva a pieno carico

onorabilità
capacità finanziaria
idoneità professionale (=attestato o frequenza specifico corso di formazione preliminare)
stabilimento (MCTC)

3

Veicoli oltre 3,5ton di massa complessiva a pieno carico

onorabilità
capacità finanziaria
idoneità professionale (=attestato)
stabilimento (MCTC)

Imprese già iscritte al 4 dicembre 2011

Le imprese di autotrasporto in attività alla data del 4 dicembre 2011, che esercitano con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5ton, devono dimostrare alla Provincia di possedere, entro il 4 giugno 2012 i tre requisiti di accesso alla professione:

  • onorabilità;
  • capacità finanziaria;
  • capacità professionale.

Se ciò non dovesse avvenire saranno cancellate dal Registro Elettronico Nazionale (REN) e di conseguenza dall’Albo degli autotrasportatori. Per le sole imprese già in regola con i 3 requisiti di iscrizione all’Albo, la documentazione del requisito dello stabilimento va presentata entro il 4 dicembre 2012. Parimenti, nel frattempo e fino a tale data, l’idoneità finanziaria posseduta in base alle precedenti disposizioni vale e va considerata secondo la misura del Regolamento comunitario.

Le imprese che esercitano e intendono continuare ad esercitare l’attività solo ed esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5ton, potranno comprovare i requisiti per l’accesso alla professione entro la data del 7 aprile 2013, purchè, entro il 4 giugno 2012, producano dichiarazione scritta alla Provincia e alla Motorizzazione civile [ Documento RTF ~ 60 kB ] che l'azienda intende esercitare la professione unicamente con tale tipologia di mezzi.

In mancanza dell’adeguamento dei requisiti per l’accesso alla data del 4 giugno 2012, l’Albo provinciale deve iniziare il procedimento di cancellazione dell’impresa; è possibile il declassamento dell’iscrizione per l’esercizio con autoveicoli di massa complessiva non superiore a 1,5ton (per la quale è richiesta solamente il requisito dell’onorabilità), su esplicita richiesta dell’impresa, la quale in questo modo viene a perdere l’accesso al mercato.

2) Requisiti per l'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori

Onorabilità

Posseduto dalle seguenti persone fisiche:

  1. dall’amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera seguente, per ogni altro tipo di ente;
  2. dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
  3. dal titolare dell’impresa individuale o familiare e dai collaboratori;
  4. dal gestore dei trasporti;

Capacità finanziaria

L’art. 7 del Regolamento CE n.1071/2009 prevede che l’impresa dimostri di disporre ogni anno “sulla base dei conti annuali, previa certificazione di questi ultimi da parte di un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto” di un capitale proprio (capitale più riserve), pari o superiore a € 9000 per il primo autoveicolo, a cui devono essere aggiunti €5000 per ogni autoveicolo successivo al primo. In alternativa, l’impresa di autotrasporto, può garantire il rispetto del requisito “mediante attestazione, quale una garanzia bancaria o un’assicurazione, inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori in solido dell’impresa per gli importi suddetti”, come previsto dal regolamento CE sopra meglio indicato. Le attestazioni di idoneità finanziaria presentate in conformità alle disposizioni previgenti all’applicazione del Regolamento CE n. 1071/2009, nonché quelle eventualmente presentate ed accettate successivamente al 4 dicembre 2011, sono da ritenersi valide fino al 4 dicembre 2012 e comunque per la durata di un anno. La sussistenza dell’idoneità finanziaria deve essere valutata in funzione del capitale, comprese le riserve, rilevabile nei conti annuali, ed in ragione della struttura giuridica dell’impresa.

Idoneità professionale del gestore dei trasporti (ex preposto)

La persona designata a dirigere l'attività di trasporto (gestore dei trasporti) deve essere in possesso di idoneità professionale e requisito di onorabilità.
Il gestore dei trasporti può svolgere tali funzioni per UNA sola impresa e può essere:
a) un soggetto avente legami con l'impresa: amministratore unico, membro del consiglio di amministrazione, socio illimitatamente responsabile, titolare dell’impresa individuale o familiare, collaboratori dell'impresa familiare, persona legata da rapporto di lavoro subordinato (ai sensi dell'art. 4, par. 1 del Regolamento CE 1071/2009);
b) un gestore esterno, legato alla ditta con apposito contratto scritto ai sensi dell’articolo 4 , paragrafo 2, lettera b) del Regolamento CE 1071/2009, designato a svolgere le funzioni di gestore dei trasporti presso un’ impresa con massimo 50 autoveicoli e che non abbia legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.

3) Come ottenere l’idoneità professionale

L'idoneità professionale di trasportatore su strada di merci per conto terzi e di viaggiatori, si acquisisce, in via ordinaria, mediante superamento d'esame cui si accede con idoneo titolo di studio o previo corso di frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare.
Sono dispensate dalla frequenza del corso di formazione preliminare per l’esame di idoneità professionale le persone che sono in possesso di diploma di scuola superiore di secondo grado (cinque anni) o di diploma di qualifica professionale triennale.

Per le imprese che esercitano e intendono continuare ad esercitare l’attività solo ed esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5ton, possono soddisfare il requisito dell’idoneità professionale senza dover sostenere l’esame, attraverso l’avvenuta regolare frequenza ad uno specifico corso di formazione preliminare e periodico. In particolare:

    Le ditte già in esercizio dalla data del 4 dicembre 2011 o iscritte entro il 6 aprile 2012 soddisfano il requisito della capacità professionale con l’avvenuta regolare frequenza a uno specifico corso di formazione “professionalizzante”, che dovrà essere iniziato entro il 7 aprile 2013 e con deposito del relativo attestato.

    Le ditte iscritte dal 7 aprile 2012, ai fini dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori, devono preliminarmente frequentare lo specifico corso di formazione presentando, in originale il relativo attestato di frequenza.  Sono idonei, provvisoriamente, gli attestati di frequenza relativi ai corsi per l’accesso all’esame di autotrasportatore di merci, iniziati entro la data del 6 aprile 2012, purchè il titolare non abbia svolto, né svolga, con esito negativo, l’esame stesso. Tale attestato non deve essere anteriore di 5 anni rispetto al momento di presentazione della domanda di iscrizione all’albo degli autotrasportatori e va consegnato in originale all’albo stesso. Qualora successivamente, il titolare intendesse utilizzarlo per sostenere l’esame, in caso di esito negativo l’impresa viene a perdere il requisito dell’idoneità professionale.

Sono dispensate dall’esame per la dimostrazione dell’idoneità professionale le persone che dimostrino di aver diretto, in maniera continuativa, l’attività in una o più imprese di trasporto italiane o comunitarie da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla data del 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n.5 del 9/02/12:

a) per il collaboratore famigliare vanno indicate le posizioni iscrittorie agli enti previdenziali;
b) per i trasporti internazionali vanno indicati gli estremi della Licenza Comunitaria delle imprese in cui il richiedente ha operato e vanno riportati gli estremi delle fatture (almeno una per anno) riguardanti tali trasporti o le lettere CMR o altra documentazione idonea (ad es. permessi internazionali);
e) ove ricorressero le condizioni, il titolare di attestato per trasporti nazionali a suo tempo rilasciato per esperienza quinquennale, può, attraverso una opportuna specificazione nella domanda di cui all’allegato A) chiederne la sostituzione con quello previsto dal decreto.

Il requisito di idoneità professionale da parte dei soggetti aventi titolo all’ottenimento della “dispensa” decennale è soddisfatta provvisoriamente con la presentazione della domanda di ottenimento dell’attestato in esenzione d’esame, entro il 4 giugno 2012.

Corsi di formazione periodica. Tali corsi potranno essere tenuti esclusivamente a seguito dell’emanazione delle disposizioni previste in materia dall’art. 8 del Decreto 25 novembre 2011; i corsi riguarderanno sia i titolari di Attestati di idoneità professionale, che quelli rilasciati per dispensa decennale, nonché i gestori delle imprese che esercitano con veicoli di massa oltre 1,5ton e fino a 3,5ton.

4) Fonti normative di riferimento

  • Regolamento CE n. 1071/2009
  • Legge 4 aprile 2012, n. 35
  • D.D. prot. n. 291 del 25 novembre 2011
  • D.D. prot. n. 40 del 20 aprile 2012  disposizioni applicative dell’art. 11, comma 6, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (chiarimenti dispensa esame)
  • Ulteriori chiarimenti per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada per conto di terzi – Prot. 10670 del 30/04/2012 Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
  • Accesso alla professione di trasportatore su strada – Chiarimenti sulla dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria - Prot. n. 11551 dell’11 maggio 2012

5) Competenze della Motorizzazione civile

  • Requisito dello stabilimento
  • Autorizzazione all’esercizio alla professione e Iscrizione al REN (registro elettronico nazionale)
  • Accesso al mercato, veicoli

sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it/ alla sezione Autotrasporto è possibile reperire ulteriori e più aggiornate informazioni.

6) Modulistica