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Trasporto in conto proprio

La materia è disciplinata dalla legge 6 giugno 1978 n. 298.
L'articolo 31 della legge menzionata definisce il trasporto di cose in conto proprio, esso è tale se eseguito da persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie quando sono presenti tutte le seguenti condizioni:

  • il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente ma rappresenti attività accessoria o complementare rispetto a quella principale dell'impresa;
  • il trasporto avvenga con un veicolo di proprietà; in usufrutto, acquistato con patto di riservato dominio o preso in locazione finanziaria (leasing);
  • le merci trasportate siano di proprietà dell'impresa che effettua il trasporto o siano da questi prodotte o vendute, prese in comodato, locazione o debbano essere elaborate, trasformate, riparate o migliorate in conformità all'attività principale o siano da essa tenute in deposito o in custodia;
  • le cose trasportate, per caratteristica merceologica, siano in stretta attinenza con l'attività principale dell'impresa;
  • il titolare della licenza sia in possesso dei dovuti requisiti morali.

L'esercizio di tale attività è subordinato al possesso di un'apposita licenza che viene rilasciata dalla Provincia ove a sede l'impresa, previa istanza da parte dell'interessato.

Non occorre richiedere la licenza alla Provincia qualora si intenda esercitare l'autotrasporto di cose in conto proprio con veicolo di massa complessiva fino a 6 tonnellate.
Per i veicoli di portata superiore alle 3 tonnellate il rilascio della licenza è subordinato al parere dell'apposita Commissione consultiva per l'autotrasporto di cose in conto proprio, istituita presso la Provincia, alla presentazione della documentazione che giustifichi, per l'attività svolta, la necessità dell'impiego del tipo di veicolo e della portata indicati nell'istanza. Sentita la commissione, il dirigente del settore emette la licenza. Nella licenza vengono indicate le cose o categorie merceologiche che possono essere oggetto di trasporto, l'elenco è tassativo, è trasporto abusivo il trasporto di cose non elencate nella licenza. Essa è rilasciata per ogni singolo veicolo, qualora esso dovesse essere alienato o sostituito da altro occorre emetterne una nuova licenza.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:

Ufficio trasporti
Trasporto in conto proprio
Orario di apertura al pubblico dell'ufficio:
lunedì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dalle 14.30 alle 16.30 escluso venerdì pomeriggio
Telefono 0342/531305 - e-mail gdellavedova@provincia.so.it

Modulistica disponibile:

  1. Domanda rilascio licenza [ Wordpad Document ~ 59 KB]
  2. Autocertificazione antimafia [ Wordpad Document ~ 26 KB]
  3. Autocertificazioni anagrafiche [ Wordpad Document ~ 33 KB]